Art. 396 (Art. 214 Cod. Str.) 
                 (Fermo amministrativo del veicolo) 
  1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del  veicolo  disposto  ai
sensi dell'articolo 214, commi 1 e 7, del codice,  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  le  norme  sul  sequestro  di  veicoli  di  cui
all'articolo 394. 
  2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo
214, comma 2, del codice, essa e' effettuata al soggetto indicato  da
parte dell'organo  di  polizia,  nel  luogo  in  cui  il  veicolo  e'
custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il
verbale.