Art. 403 (Art. 226 Cod. Str.) 
           (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) 
  1. L'anagrafe nazionale  degli  abilitati  alla  guida,  costituita
presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai  sensi  dell'articolo
226, commi da 10 a 12, del codice,  contiene  i  dati  relativi  alle
abilitazioni di cui all'articolo 116  del  codice,  e'  completamente
informatizzata ed i suoi dati sono gestiti  all'interno  del  sistema
informatico  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  in   cinque
distinte  sezioni  ad  accesso   diretto,   tra   loro   strettamente
interconnesse  e  capaci  di  fornire  una  visione   selezionata   o
complessiva dei dati da cui risultano popolate. 
  2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni  conducente  e  per
ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento
di   emissione   del   documento   di    guida,    dalla    richiesta
dell'autorizzazione per  esercitarsi  alla  guida  agli  esiti  degli
esami, ove ricorrano, nonche' a tutti i procedimenti successivi quali
il rilascio, il rinnovo, la revisione,  la  sospensione,  la  revoca;
contiene inoltre i  dati  relativi  ai  certificati  di  abilitazione
professionale. 
  3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone
fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida. 
  4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni
commesse da ciascun  abilitato  alla  guida,  con  l'indicazione  del
luogo, della data, del tipo di infrazione e  dell'organo  accertatore
con menzione del verbale di contestazione e della targa  del  veicolo
alla guida del quale l'infrazione stessa e' stata commessa. 
  5. La sezione "sanzioni" contiene i  dati  relativi  alle  sanzioni
comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria  sia
di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di
sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di
infrazione alle norme della circolazione stradale. 
  6. La sezione "incidenti" contiene, per  ogni  conducente,  i  dati
relativi agli  incidenti  in  cui  il  conducente  stesso  sia  stato
coinvolto, con l'indicazione, per ciascun  incidente,  dei  dati  del
veicolo, delle modalita', del tempo e del luogo ove lo stesso si  sia
verificato, della natura e dell'entita' dei danni, delle  conseguenze
che ne siano  derivate,  nonche'  i  dati  relativi  allo  stato  dei
procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al
comma 5. 
  7.  Le  sezioni  di  cui  ai  commi  2  e   3   verranno   popolate
automaticamente utilizzando  i  dati  gia'  disponibili  nel  sistema
informatico  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e  verranno
continuamente aggiornate dagli uffici  centrali  e  periferici  della
stessa  Direzione   generale   della   M.C.T.C.   e   del   Ministero
dell'interno, per il tramite del collegamento  informatico  integrato
gia' esistente fra i sistemi  informativi  della  Direzione  generale
della M.C.T.C.  e  della  Direzione  generale  per  l'amministrazione
generale e per gli affari del personale del  Ministero  dell'interno.
Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati
gia' disponibili nel sistema  informatico  della  Direzione  generale
della  M.C.T.C.  e  verranno  continuamente  aggiornate  con  i  dati
trasmessi, su supporto magnetico o per  via  telematica,  dall'organo
che ha  accertato  l'infrazione  e  dall'organo  che  ha  erogato  la
sanzione. La sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e
in seguito continuamente aggiornata con  i  dati  trasmessi  per  via
telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che  ha
rilevato  l'incidente  e  dalla  compagnia   di   assicurazione   cui
l'incidente stesso e' stato denunciato.  Il  trasferimento  dei  dati
necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai
commi 4, 5 e  6  verra'  eseguito  secondo  i  tracciati  record  che
verranno stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  nel
termine  di  un  mese  decorrente,  rispettivamente,  dalla  data  di
accertamento  dell'infrazione,  dalla  data  di   irrogazione   della
sanzione,  dalla  data  dell'incidente  e,  per   le   compagnie   di
assicurazione,   dalla   data   di   presentazione   della   denuncia
dell'incidente. 
  8. L'accesso e  la  consultazione  dell'anagrafe  avverra'  con  le
modalita' di cui all'articolo 402, comma 8. 
  9. L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto  telematico
con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui  agli
articoli 401 e 402.