Art. 41 (Art. 21 Cod. Str.) 
(Limitazioni di velocita' in prossimita'  di  lavori  o  di  cantieri
                              stradali) 
  1. Le limitazioni di velocita' temporanee in prossimita' di  lavori
o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di  urgenza,  al
consenso ed alle direttive dell'ente proprietario  della  strada.  Il
LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al  segnale
LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo  stesso  supporto.  Il  valore
della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere  inferiore
a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocita'  su  strade  di
rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. 
  2. Alla fine della zona lavori o del cantiere,  se  e'  apposto  il
segnale VIA  LIBERA,  non  occorre  quello  di  FINE  LIMITAZIONE  DI
VELOCITA'. E'  invece  necessario  il  segnale  FINE  LIMITAZIONE  DI
VELOCITA' se altri divieti restano in vigore. Se una  limitazione  di
velocita' diversa permane anche dopo la fine della  zona  lavori,  e'
sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello
di FINE LIMITE PRECEDENTE.