Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.) 
                             (Vigilanza) 
  1. Gli enti proprietari delle strade  sono  tenuti  a  vigilare,  a
mezzo del proprio personale  competente  in  materia  di  viabilita',
sulla  corretta  realizzazione  e  sull'esatto   posizionamento   dei
cartelli  e  degli  altri  mezzi  pubblicitari  rispetto   a   quanto
autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a  vigilare  anche  sullo
stato di conservazione e sulla  buona  manutenzione  dei  cartelli  e
degli altri mezzi pubblicitari  oltreche'  sui  termini  di  scadenza
delle autorizzazioni concesse. 
  2. Qualunque inadempienza venga rilevata  da  parte  del  personale
incaricato  della  vigilanza,  deve  essere  contestata  a  mezzo  di
specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione  che  deve
provvedere entro il termine  fissato.  Decorso  tale  termine  l'ente
proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci  giorni,
dal  soggetto,  provvede  d'ufficio  rivalendosi  per  le  spese  sul
soggetto titolare dell'autorizzazione. 
  3. La vigilanza puo' essere, inoltre, svolta da tutto il  personale
di cui all'articolo 12, comma 1 del codice,  il  quale  trasmette  le
proprie  segnalazioni  all'ente  proprietario  della  strada  per   i
provvedimenti di competenza. 
  4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del  codice
la  vigilanza  puo'  essere  svolta,  nell'ambito  delle   rispettive
competenze, anche da funzionari dei  Ministeri  dell'ambiente  e  dei
beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni  all'ente
proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 
  5. Tutti i messaggi  pubblicitari  e  propagandistici  che  possono
essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53,  commi
8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1,  del
codice, devono  essere  rimossi  entro  le  48  ore  successive  alla
notifica del verbale di contestazione, a cura e  spese  del  soggetto
titolare  dell'autorizzazione  o  del  concessionario.  In  caso   di
inottemperanza si procede d'ufficio. 
  6. Tutti i messaggi,  esposti  difformemente  dalle  autorizzazioni
rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta,  a
cura  e  spese  del  soggetto  titolare  dell'autorizzazione  o   del
concessionario, entro il termine di 48 ore dalla  diffida  pervenuta.
In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.