Art. 60 (Art. 24 Cod. Str.) 
              (Ubicazione delle pertinenze di servizio) 
  1.  La  localizzazione  delle  pertinenze  di   servizio   indicate
nell'articolo 24, comma  4,  del  codice,  e'  parte  integrante  del
progetto stradale e deve  rispondere  ai  requisiti  di  sicurezza  e
fluidita' del traffico. 
  2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e  D
di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate  su  apposite
aree  predisposte  a  cura  dell'ente  proprietario   della   strada,
comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta,
e provviste di  accessi  separati  con  corsie  di  decelerazione  ed
accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. 
  3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimita'
di intersezioni, di fossi, di  fermate  di  mezzi  pubblici  e  lungo
tratti di strada in curva  o  a  visibilita'  limitata.  L'ubicazione
delle stesse deve essere tale da consentire un  reciproco  tempestivo
avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti
in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso  le  uscite
sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada
ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico. 
  4.  Ulteriori  criteri  per  la  localizzazione  e  gli   standards
dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono  fissati
dalle norme che il  Ministro  dei  lavori  pubblici  emana  ai  sensi
dell'articolo 13 del codice, salva la conformita' a norme  specifiche
per ciascun manufatto.