Art. 65 (Art. 25 Cod. Str.) 
        (Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale) 
  1.  Gli  attraversamenti  e  le  occupazioni  di  strade,  di   cui
all'articolo 25 del  codice,  possono  essere  realizzati  a  raso  o
mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi,  quando  sono
realizzati a raso, si distinguono in: 
    a) trasversali se interessano in tutto  o  in  parte  la  sezione
della sede stradale e delle fasce di rispetto; 
    b) longitudinali se seguono parallelamente  l'asse  della  strada
entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto; 
    c) misti se sono  costituiti  da  attraversamenti  trasversali  e
occupazioni longitudinali. 
  2. Nelle strade extraurbane principali e, di  norma,  nelle  strade
extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di  linee
ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza. 
  3. Gli attraversamenti  e  le  occupazioni  stradali  a  raso  sono
consentiti quando  non  sussistono  soluzioni  alternative  o  queste
comportano il superamento di particolari difficolta' tecniche. 
  4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della  sicurezza
e fluidita' del traffico sia  durante  l'esecuzione  dei  lavori  che
durante   l'esercizio   dell'impianto   medesimo,    nonche'    della
possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso  devono
essere osservate le  norme  tecniche  e  di  sicurezza  previste  per
ciascun impianto.