Art. 72 (Art. 34 Cod. Str.) 
(Oneri supplementari a carico dei  mezzi  d'opera  per  l'adeguamento
                   delle infrastrutture stradali) 
  1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base  dei  dati  forniti
dal Ministero  del  tesoro  in  ordine  all'importo  complessivo  dei
proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34,
comma 3, del codice,  predispone,  alla  fine  di  ciascun  esercizio
finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di  cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene  presentato  per  la
prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e  non  oltre  il  31
marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994. 
  3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4
del codice, il  Ministero  del  tesoro,  in  sede  di  determinazione
annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS
e  delle  regioni  tiene  conto  delle  somme  acquisite   ai   sensi
dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in  cui
gli itinerari interessino sia le strade  statali  che  la  viabilita'
minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e  di  3/10
al compartimento ANAS competente per territorio operativo. 
  4. Le societa' concessionarie  delle  autostrade  comunicano  il  1
aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno  all'Ispettorato  generale
per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti  ai
sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La  comunicazione  viene
effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con  l'AISCAT
e su supporto informatico. 
 
          Nota all'art. 72:
             - Il testo dell'art. 12 della citata legge  n.  400  del
          1988 (si veda in nota alle premesse) e' il seguente:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni  a  statuto  speciale  e ordinario e dai presidenti
          delle province autonome.  Il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri  invita  alle riunioni della Conferenza i Ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche'  rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico  resta a carico delle regioni o delle province di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a) sulle linee generali dell'attivita'  normativa  che
          interessa  direttamente  le  regioni e sulla determinazione
          degli obiettivi di  programmazione  economica  nazionale  e
          della   politica   finanziaria  e  di  bilancio,  salve  le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          ministro  appositamente  delegato, riferisce periodicamente
          alla Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  Commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni  previsti  sia  da leggi che da provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni  delle  commissioni,  con esclusione di quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          e  rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite  tutte le regioni e province autonome, determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".