Art. 76 (Art. 38 Cod. Str.) 
          (Segnali per le esigenze dell'autorita' militare) 
  1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice,  sono  i
seguenti: 
    a) segnali di classe dei ponti; 
    b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
    c) segnali campali temporanei. 
  2.  I  segnali  di  cui  al  comma  1  sono  destinati,  giusta  la
disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del  codice,  alle
esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti  a
regolare  soltanto  questo  traffico  e   devono   essere   osservati
esclusivamente dal personale  militare  nell'esercizio  del  traffico
militare  suddetto.  Il  comando  militare  territoriale   competente
stabilisce i luoghi ed  i  punti  delle  singole  strade  in  cui  le
esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali
permanenti  o  temporanei  rientranti   in   quelli   stabiliti   nel
disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori
pubblici e della difesa. 
  3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori  nonche'
le modalita' di apposizione dei singoli segnali  sono  stabiliti  con
disciplinare del Ministro dei lavori  pubblici  di  concerto  con  il
Ministro della difesa da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
  4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario
con  l'indicazione  del  tempo   in   cui   verra'   effettuata.   La
installazione stessa e' effettuata dal personale militare; il Comando
competente  puo'  richiedere  il  concorso  dell'ente   proprietario,
concordando con esso i tempi e le modalita' di essa.