Art. 2.
  1.  Dopo  l'articolo  42  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
  "Art. 42-bis (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte le  attivita'
di  accompagnamento  coattivo,  da  un luogo ad un altro, di soggetti
detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in  condizione  di
restrizione della liberta' personale.
   2.  Le  traduzioni  dei  detenuti  e  degli  internati adulti sono
eseguite, nel tempo  piu'  breve  possibile,  dal  Corpo  di  polizia
penitenziaria,   con   le  modalita'  stabilite  dalle  leggi  e  dai
regolamenti e, se trattasi di donne, con  l'assistenza  di  personale
femminile.
   3.  Le  traduzioni  di soggetti che rientrano nella competenza dei
servizi  dei  centri  per  la  giustizia  minorile   possono   essere
richieste,  nelle  sedi  in  cui non sono disponibili contingenti del
Corpo di polizia penitenziaria  assegnati  al  settore  minorile,  ad
altre forze di polizia.
   4.  Nelle  traduzioni  sono  adottate  le  opportune  cautele  per
proteggere i soggetti tradotti dalla curiosita'  del  pubblico  e  da
ogni  specie  di  pubblicita',  nonche'  per  evitare ad essi inutili
disagi.  L'inosservanza  della  presente   disposizione   costituisce
comportamento valutabile ai fini disciplinari.
   5.  Nelle  traduzioni  individuali l'uso delle manette ai polsi e'
obbligatorio quando lo richiedono la pericolosita' del soggetto o  il
pericolo  di  fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la
traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di
qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica e' vietato. Nel  caso  di
traduzioni  individuali  di detenuti o internati la valutazione della
pericolosita' del soggetto  o  del  pericolo  di  fuga  e'  compiuta,
all'atto  di  disporre  la  traduzione,  dall'autorita' giudiziaria o
dalla  direzione  penitenziaria  competente,  le  quali  dettano   le
conseguenti prescrizioni.
   6.  Nelle  traduzioni  collettive  e' sempre obbligatorio l'uso di
manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
   7. Nelle traduzioni individuali e collettive  e'  consentito,  nei
casi  indicati  dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni
dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite,  di  regola,  in  abiti
civili".
  2.  Per  l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria,
del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati si  applica
l'articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
 
           Nota all'art. 2:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4 della legge 15
          dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del  Corpo  di
          polizia penitenziaria":
             "Art.  4  (Organici).  -  1.  Gli  organici del Corpo di
          polizia  penitenziaria  sono  stabiliti  dalla  tabella   A
          allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici
          si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il pi-
          ano  di assunzioni del personale risultante dalla tabella B
          allegata alla presente  legge.  Per  il  completamento  del
          contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede
          secondo  il  piano di assunzioni straordinarie per gli anni
          1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata  alla
          presente legge.
             2.  A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  e'  assunto,  da
          parte  del  Corpo  di polizia penitenziaria, il servizio di
          piantonamento  dei  detenuti  ed  internati  ricoverati  in
          luoghi  esterni  di  cura  di  cui  al comma 2 dell'art. 5,
          secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto  del
          Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
          dell'interno e della difesa.
             3. In concomitanza con il completamento del  contingente
          di  personale  stabilito  nella  tabella  A  allegata  alla
          presente  legge,  anche  il  servizio  di  traduzione   dei
          detenuti  ed  internati  di  cui  al comma 2 dell'art. 5 e'
          assunto dal Corpo  di  polizia  penitenziaria,  secondo  le
          modalita'  e  con  la gradualita' stabilite con decreto del
          Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i  Ministri
          dell'interno e della difesa.".