Art. 2. 1. Dopo l'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 42-bis (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte le attivita' di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della liberta' personale. 2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile. 3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia. 4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari. 5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi e' obbligatorio quando lo richiedono la pericolosita' del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica e' vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosita' del soggetto o del pericolo di fuga e' compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorita' giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. 6. Nelle traduzioni collettive e' sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. 7. Nelle traduzioni individuali e collettive e' consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili". 2. Per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati si applica l'articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria": "Art. 4 (Organici). - 1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il pi- ano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge. 2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'art. 5, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. 3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'art. 5 e' assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e con la gradualita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.".