Art. 3.
  1.  Nell'articolo  20 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22  settembre
1988,  n.  448,  recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, come modificato dall'articolo 50 del decreto  legislativo  14
gennaio 1991, n. 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1.1.   L'autorita'   giudiziaria   o  la  direzione  penitenziaria
competente  valutano  se  ricorre  l'esigenza  di   assicurare,   nei
confronti  dei  soggetti  minorenni  che  si  trovano  in particolari
condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi  dei
centri per la giustizia minorile.".
 
          Nota all'art. 3:
             -   Il   testo  vigente  dell'art.  20  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  D.P.R.  22
          settembre  1988,  n. 488, recante disposizioni sul processo
          penale  a  carico  di  imputati  minorenni,  approvate  con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato
          dall'art.  50  del  decreto legislativo 14 gennaio 1991, n.
          12, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 20 (Cautele  nell'esecuzione  dell'arresto  e  del
          fermo,  nell'accompagnamento  e  nella  traduzione).  -  1.
          Nell'esecuzione     dell'arresto     e      del      fermo,
          nell'accompagnamento  e  nella traduzione, sono adottate le
          opportune  cautele  per  proteggere   i   minorenni   dalla
          curiosita'  del  pubblico  e  da ogni specie di pubblicita'
          nonche' per ridurne, nei limiti del possibile, i  disagi  e
          le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di
          strumenti  di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi
          esigenze di sicurezza.
             1- bis. Il  minorenne  condotto  presso  gli  uffici  di
          polizia  giudiziaria  in  esecuzione  di  un arresto, di un
          fermo o di  un  accompagnamento  e'  trattenuto  in  locali
          separati  da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o
          fermati.
             1.1.   L'autorita'   giudiziaria    o    la    direzione
          penitenziaria  competente valutano se ricorre l'esigenza di
          assicurare, nei confronti dei  soggetti  minorenni  che  si
          trovano  in  particolare  condizioni  emotive, l'assistenza
          psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia
          minorile.".