Art. 3. 1. Nell'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'articolo 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'art. 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 20 (Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione). - 1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita' nonche' per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza. 1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati. 1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".