Art. 4. 1. Dopo l'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 131-bis (Liberazione dell'imputato prosciolto). - 1. L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.". 2. Dopo l'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 154-bis (Liberazione dell'imputato prosciolto). - 1. L'imputato detenuto e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa. 2. L'imputato prosciolto e la persona di cui e' comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalita' conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.". 3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorita' giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato e' detenuto anche per altra causa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI -------------
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537.".