Art. 4.
  1.  Dopo l'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art.   131-bis   (Liberazione   dell'imputato  prosciolto).  -  1.
L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la  sentenza  di
cui  all'articolo  425 del codice e' posto in liberta' immediatamente
dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di  cui
al comma 2 dell'articolo 154- bis.".
  2.  Dopo l'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art.   154-bis   (Liberazione   dell'imputato  prosciolto).  -  1.
L'imputato detenuto e'  posto  in  liberta'  immediatamente  dopo  la
lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento,
se non detenuto per altra causa.
   2.  L'imputato prosciolto e la persona di cui e' comunque disposta
l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti
da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il  disbrigo  delle
formalita'  conseguenti  alla  liberazione;  se  ne  fanno richiesta,
possono recarsi presso l'istituto  anche  senza  accompagnamento.  E'
vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.".
  3.  La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorita'
giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per  la  traduzione
presso  la  sede  dell'ufficio giudiziario, se l'imputato e' detenuto
anche per altra causa.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 12 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                                 -------------
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). -  1.  Se
          sussiste  una  causa  che  estingue il reato o per la quale
          l'azione penale non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve
          essere  proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge
          come reato ovvero quando risulta evidente che il fatto  non
          sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
          non  costituisce  reato  o  che  si  tratta  di persona non
          imputabile o non punibile  per  qualsiasi  altra  causa  il
          giudice  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a  procedere,
          indicandone la causa nel dispositivo.
             2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537.".