Art. 4. Norme transitorie 1. Nella prima applicazione della disciplina recata dal presente decreto, l'attestazione di cui all'art. 2 e' rilasciata, previa richiesta del soggetto interessato, con validita' fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 1993. Salvo l'esercizio dei controlli di cui all'art. 3 e qualora l'attestazione sia rilasciata anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1992, i soggetti che in sede di tale dichiarazione risultino in possesso di un reddito complessivo riferito al nucleo familiare superiore ai limiti fissati dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 438/1992, decadono dagli effetti conseguenti al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 3. Gli stessi soggetti sono tenuti a notificare detta circostanza all'unita' sanitaria locale entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei redditi, restituendo l'attestazione, per la conseguente comunicazione al medico di libera scelta. Detti soggetti sono altresi' tenuti al pagamento della quota fissa individuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 438/1992.