Art. 4.
                          Norme transitorie
  1. Nella prima applicazione della disciplina  recata  dal  presente
decreto,  l'attestazione  di  cui  all'art.  2  e' rilasciata, previa
richiesta del soggetto interessato, con validita' fino alla  scadenza
del  termine  per  la  presentazione  della dichiarazione relativa ai
redditi dell'anno  1993.  Salvo  l'esercizio  dei  controlli  di  cui
all'art. 3 e qualora l'attestazione sia rilasciata anteriormente alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  per l'anno 1992, i
soggetti che in sede di tale dichiarazione risultino in  possesso  di
un  reddito  complessivo  riferito  al  nucleo familiare superiore ai
limiti fissati dall'art. 6, commi 2 e 3,  della  legge  n.  438/1992,
decadono  dagli  effetti conseguenti al rilascio dell'attestazione di
cui all'art. 2, comma 3. Gli stessi soggetti sono tenuti a notificare
detta circostanza all'unita' sanitaria  locale  entro  trenta  giorni
dalla   scadenza  del  termine  per  la  presentazione  dei  redditi,
restituendo  l'attestazione,  per  la  conseguente  comunicazione  al
medico  di  libera  scelta.  Detti  soggetti  sono altresi' tenuti al
pagamento della quota fissa individuale di cui all'art. 6,  comma  2,
della legge n. 438/1992.