IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui dispone che entro il 30 aprile 1993 ciascun comune e' tenuto a comunicare al concessionario della riscossione competente, e cioe' a quello nell'ambito della cui circoscrizione e' compreso il comune medesimo, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonche' la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); Visto il comma 4 del predetto art. 18 il quale prevede che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'attuazione, tra l'altro, delle disposizioni di cui al precedente periodo; Visto il comma 6 del ripetuto art. 18, per effetto del quale le disposizioni contenute nei commi da 2 a 4 dell'art. 18 medesimo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. Il comune deve comunicare, entro il 30 aprile 1993, al concessionario della riscossione competente, e cioe' a quello nell'ambito della cui circoscrizione e' compreso il comune medesimo, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonche' la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). La misura dell'aliquota ICI deve essere comunicata anche nel caso in cui, in assenza di deliberazione della giunta comunale, vige per l'anno 1993 sul territorio del comune l'aliquota del quattro per mille. Per la quantificazione della media delle riscossioni INVIM bisogna far riferimento alle somme devolute dagli uffici del registro in favore del comune, a titolo di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e relative sanzioni ed interessi, ed alle date del loro accreditamento sul conto corrente postale intestato al tesoriere del comune medesimo, indipendentemente dal momento in cui si e' verificato il presupposto di applicazione dell'imposta (date dei trasferimenti, dei conferimenti, delle assegnazioni, delle costituzioni di diritti reali di godimento, dei decessi, eccetera). Pertanto la media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, da comunicare al predetto concessionario, e' pari ad un terzo del totale delle somme accreditate, a titolo di imposta INVIM e relative sanzioni ed interessi, sul conto corrente postale del tesoriere del comune nel periodo dal primo gennaio 1990 al 31 dicembre 1992.