IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nella parte in cui dispone che entro il 30 aprile  1993
ciascun  comune  e'  tenuto  a  comunicare  al  concessionario  della
riscossione competente,  e  cioe'  a  quello  nell'ambito  della  cui
circoscrizione   e'   compreso   il   comune   medesimo,   la  misura
dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  vigente   sul
proprio  territorio  per l'anno 1993, nonche' la somma corrispondente
alla media delle  riscossioni  nel  triennio  1990-1992  per  imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);
  Visto  il  comma  4  del  predetto art. 18 il quale prevede che con
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro  e  dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i termini e le modalita'  per  l'attuazione,  tra  l'altro,
delle disposizioni di cui al precedente periodo;
  Visto  il  comma  6  del ripetuto art. 18, per effetto del quale le
disposizioni contenute nei commi da 2 a 4 dell'art. 18  medesimo  non
si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome
di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   comune   deve   comunicare,   entro  il  30  aprile  1993,  al
concessionario  della  riscossione  competente,  e  cioe'  a   quello
nell'ambito  della cui circoscrizione e' compreso il comune medesimo,
la misura dell'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  (ICI)
vigente  sul  proprio  territorio  per  l'anno 1993, nonche' la somma
corrispondente alla media delle riscossioni  nel  triennio  1990-1992
per   imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili
(INVIM).
  La misura dell'aliquota ICI deve essere comunicata anche  nel  caso
in  cui,  in assenza di deliberazione della giunta comunale, vige per
l'anno 1993 sul territorio del  comune  l'aliquota  del  quattro  per
mille.
  Per  la quantificazione della media delle riscossioni INVIM bisogna
far riferimento alle somme devolute  dagli  uffici  del  registro  in
favore  del  comune,  a titolo di imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e relative sanzioni ed interessi, ed alle  date
del  loro  accreditamento  sul  conto  corrente  postale intestato al
tesoriere del comune medesimo, indipendentemente dal momento  in  cui
si  e'  verificato  il presupposto di applicazione dell'imposta (date
dei  trasferimenti,  dei  conferimenti,  delle  assegnazioni,   delle
costituzioni  di  diritti reali di godimento, dei decessi, eccetera).
Pertanto la media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992,  da
comunicare al predetto concessionario, e' pari ad un terzo del totale
delle  somme  accreditate,  a  titolo  di  imposta  INVIM  e relative
sanzioni ed interessi, sul conto corrente postale del  tesoriere  del
comune nel periodo dal primo gennaio 1990 al 31 dicembre 1992.