Art. 2.
  Le  comunicazioni  di  cui  all'art.  1  sono  effettuate  mediante
consegna diretta ovvero spedizione in busta, a mezzo di  raccomandata
postale,   al   concessionario   della   riscossione   competente  di
un'attestazione redatta, secondo l'allegato  fac-simile  e  su  carta
semplice,  in  due  esemplari  contenenti i medesimi dati; in caso di
spedizione per raccomandata si assume come data di  presentazione  al
concessionario  quella di consegna all'ufficio postale. Un esemplare,
che deve essere datato e firmato dal sindaco del comune o da  chi  lo
sostituisce,  e'  conservato  dal  concessionario;  l'altro, datato e
firmato per ricevuta  dal  concessionario,  e',  a  cura  di  questo,
restituito  al  comune,  direttamente  o  per  mezzo  di raccomandata
postale.