Art. 2. Le comunicazioni di cui all'art. 1 sono effettuate mediante consegna diretta ovvero spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale, al concessionario della riscossione competente di un'attestazione redatta, secondo l'allegato fac-simile e su carta semplice, in due esemplari contenenti i medesimi dati; in caso di spedizione per raccomandata si assume come data di presentazione al concessionario quella di consegna all'ufficio postale. Un esemplare, che deve essere datato e firmato dal sindaco del comune o da chi lo sostituisce, e' conservato dal concessionario; l'altro, datato e firmato per ricevuta dal concessionario, e', a cura di questo, restituito al comune, direttamente o per mezzo di raccomandata postale.