Art. 10.
  1.  Le  richieste  presentate con le modalita' indicate nel decreto
del Ministro delle finanze  27  aprile  1992  (a),  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e delle  dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
relativi  ai  periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il
cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire
100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun  periodo  di  imposta,
mediante  assegnazione  ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto
di controllo da parte degli uffici competenti e quindi  di  riscontro
secondo  quanto  disposto  dal  predetto  decreto  del Ministro delle
finanze; con le operazioni di riscontro,  e'  effettuato  il  calcolo
degli  interessi  relativi  a  ciascun  credito, computati fino al 31
dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  recate  dal  comma  1,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi
libera  circolazione  con  godimento  1›  gennaio 1993 ad un tasso di
interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle  norme  vigenti,
ai  soggetti  creditori  di imposta, fino all'importo massimo di lire
4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono  stabilite  dallo  stesso
Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  entro  il  1›  marzo  1993,  ed  a versare all'entrata del
bilancio  dello  Stato  il  ricavo  netto  dei  titoli  emessi,   con
imputazione  della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.  Con
lo  stesso  decreto  sono  determinate le modalita' e le procedure di
assegnazione dei titoli di cui al presente comma.
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585
miliardi a decorrere dal 1994,  si  provvede,  quanto  a  lire  4.500
miliardi  per  il  1993,  a  carico  del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1992,
all'uopo  utilizzando parte dell'accantonamento "Rimborso dei crediti
di imposta (regolazione debitoria)  ed  eliminazione  della  ritenuta
sugli  interessi  dei conti interbancari"; quanto a lire 256 miliardi
per il 1993 e a lire 512 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1994  e
1995,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del  bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  del
suddetto  stato  di  previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo
utilizzando  parte  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
tesoro;  quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori
entrate rinvenienti dall'applicazione delle  ritenute  relative  agli
interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a) Il D.M. 27 aprile 1992 reca: "Estinzione dei crediti
          risultanti dalla liquidazione  delle  dichiarazioni  uniche
          dei   redditi   e  delle  dichiarazioni  annuali  dell'IVA,
          mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato".