Art. 16.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
 
                               A P P E N D I C E
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1, comma 2, e degli
          articoli 2 e 3 della legge di conversione:
             "Art. 1,  comma  2.  -  Restano  validi  gli  atti  e  i
          provvedimenti  adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti
          prodottisi ed i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei
          decreti-legge 28 febbraio 1992, n.  174, 27 aprile 1992, n.
          269,  19  giugno  1992,  n.  316, e 25 giugno 1992, n. 319;
          restano in particolare  validi  ed  efficaci  a  tutti  gli
          effetti,  compreso  l'obbligo  di  effettuare gli ulteriori
          versamenti  rateali,  le   dichiarazioni   e   le   istanze
          presentate,  nonche'  i versamenti eseguiti entro i termini
          indicati nel predetto decreto-legge n. 319  del  1992;  dal
          termine  previsto  dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo
          decreto decorre quello per la  vidimazione  dell'inventario
          di  cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8,
          commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.  Restano
          altresi'  validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
          fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti  giuridici
          sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47,
          nonche'  dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio
          1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n.
          388, e  24  novembre  1992,  n.  455,  anche  ai  fini  dei
          successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali
          ed  i  relativi  controlli,  e dell'articolo 5 dei decreti-
          legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237,  e  20
          maggio  1992, n. 293, nonche' del decreto-legge 27 novembre
          1992, n.  462, recante disposizioni  urgenti  e  necessarie
          per   assicurare   il   funzionamento   del   servizio   di
          distribuzione dei generi di monopolio.  Restano validi  gli
          atti  ed  i  provvedimenti  adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
          delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge
          23 gennaio 1993,  n.  16;  i  predetti  rapporti  giuridici
          conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli
          adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte".
             "Art.  2. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il 31 dicembre 1993, un  decreto  legislativo  al  fine  di
          apportare   modificazioni  alle  tariffe  d'estimo  e  alle
          rendite vigenti ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni,  dall'articolo  1  della   presente   legge,
          oggetto  dei  ricorsi  di  cui ai commi 1- bis e 1- ter del
          citato  articolo  2,   per   conformarle   alla   decisione
          definitiva  sui  predetti  ricorsi.  Nel  medesimo  decreto
          potranno altresi' essere introdotte ulteriori modificazioni
          delle  tariffe  d'estimo  e  delle  rendite   vigenti   con
          l'applicazione  di un coefficiente unico incrementativo per
          l'intero  territorio  nazionale  al   fine   di   mantenere
          l'invarianza  del  gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta
          fermo per i comuni e i contribuenti  l'effetto  di  cui  al
          comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-
          legge  n.  16  del  1993,  convertito,  con  modificazioni,
          dall'articolo 1 della presente legge".
             "Art. 3. - 1. Il termine del 30  giugno  1992  stabilito
          dall'articolo  1,  comma  3, della legge 26 giugno 1990, n.
          165,   per   l'emanazione   dei   testi   unici    previsti
          dall'articolo  17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971,
          n. 825, e' differito al 30 giugno 1994.  Il termine del  31
          dicembre  1992,  stabilito  dall'articolo 1, comma 3, primo
          periodo,  della  predetta  legge  n.  165  del  1990,   per
          apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie
          per  inserirvi  le  disposizioni legislative pubblicate nei
          tre mesi anteriori alla data della  sua  pubblicazione,  e'
          differito al 31 dicembre 1994.
             2.  Fino  alla  data  del  31  dicembre  1994  e' estesa
          l'autorizzazione di cui al quinto  comma  dell'articolo  17
          della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per
          l'attuazione  della  riforma tributaria continua ad operare
          anche oltre il 31 dicembre 1992,  fino  alla  data  del  31
          dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          finanze, si provvede alla sua ricostituzione.
             3.  All'onere  derivante  all'attuazione  del  comma  2,
          valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e
          1994, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             4. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  31
          dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di concerto con il Ministro delle finanze, uno o
          piu' decreti legislativi al  fine  di  apportare  ai  testi
          unici  pubblicati  anteriormente  alla  data  di entrata in
          vigore della presente legge le modificazioni necessarie per
          inserirvi    le    disposizioni    legislative   pubblicate
          successivamente all'emanazione degli stessi testi  unici  e
          fino  a  tre  mesi  prima  della  pubblicazione  di ciascun
          decreto legislativo, attuando il coordinamento  sistematico
          di  tali  disposizioni  e  di quelle contenute nei predetti
          testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
          29 dicembre 1987, n. 550".
             Si   riporta   il   testo   ovvero   l'argomento   delle
          disposizioni soprarichiamate:
              - I DD.LL. n. 174/1992 e n. 269/1992, non convertiti in
          legge per decorrenza dei termini costituzionali,  recavano:
          "Differimento   dei  termini  per  la  presentazione  delle
          dichiarazioni integrative e per taluni  versamenti  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari,  previsti
          dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche'  differimento
          dei  termini  per  la presentazione delle dichiarazioni dei
          redditi per l'anno 1991 ed  altre  disposizioni  tributarie
          urgenti".
              -  Il D.L. n. 316/1992, non convertito in legge perche'
          confluito nel D.L. n. 319/1992, recava:  "Differimento  dei
          termini  per  i versamenti delle imposte sui redditi dovute
          sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno  1991
          e  degli  acconti  d'imposta, nonche' per taluni versamenti
          per  la  definizione  agevolata  dei   rapporti   tributari
          previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413".
              -  Il  D.L.  n.  319/1992,  non convertito in legge per
          decorrenza    dei    termini    costituzionali,     recava:
          "Differimento  di  taluni  termini  previsti dalla legge 30
          dicembre  1991,  n.  413,  nonche'  dei  termini   per   la
          presentazione  delle  dichiarazioni  dei redditi per l'anno
          1991 e altre disposizioni tributarie urgenti". Si trascrive
          il testo dell'art. 2, comma 1, cui il presente articolo  fa
          rinvio:  "I  soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche, le societa' e associazioni di cui  all'articolo  5
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  nonche'  i  Gruppi europei di interesse economico
          (G.E.I.E.) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
          240,  possono  presentare  la  dichiarazione  dei   redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta 1991 dal 21 maggio al 30
          giugno 1992, provvedendo entro questo termine al versamento
          delle  imposte  sui  redditi  dovute  sulla  base  di  tali
          dichiarazioni  e  dei  relativi  acconti;  entro  lo stesso
          termine deve altresi', essere effettuato il  versamento  di
          imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indi-
          cate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono essere
          corrisposte  entro  il  termine  di   presentazione   della
          dichiarazione dei redditi".
              -  Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 2217
          del codice civile, cosi' come modificato dall'art. 8  della
          citata  legge  n.    413/1991:  "L'inventario  deve  essere
          sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre  mesi
          dal  termine  per  la presentazione della dichiarazione dei
          redditi  ai  fini  delle  imposte  dirette  all'ufficio del
          registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione".
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 15  del  citato
          D.P.R.  n.    600/1973,  cosi'  come modificato dall'art. 8
          della citata legge n.  413/1991:
             "Art. 15 (Inventario e bilancio).  -  Le  societa',  gli
          enti  e  gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
          dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma
          dell'art. 2217  del  codice  civile,  entro  tre  mesi  dal
          termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi ai fini delle imposte dirette.
             L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal  codice
          civile  o  da  leggi speciali, deve indicare la consistenza
          dei beni raggruppati in categorie  omogenee  per  natura  e
          valore  e  il  valore  attribuito  a  ciascun  gruppo.  Ove
          dall'inventario  non   si   rilevino   gli   elementi   che
          costituiscono  ciascun  gruppo e la loro ubicazione, devono
          essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte  le
          distinte    che    sono   servite   per   la   compilazione
          dell'inventario.
             Nell'inventario degli  imprenditori  individuali  devono
          essere  distintamente indicate e valutate le attivita' e le
          passivita' relative all'impresa.
             Il bilancio e il conto dei  profitti  e  delle  perdite,
          salve  le  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi
          speciali, possono essere redatti  con  qualsiasi  metodo  e
          secondo  qualsiasi  schema,  purche'  conformi  ai principi
          della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo
          comma dell'art. 3".
              - Il D.L. n. 47/1992, non convertito in  legge  perche'
          sostituito  dal  D.L.  n. 244/1992, recava: "Armonizzazione
          delle  disposizioni  in  materia  di  imposte   sugli   oli
          minerali,   sull'alcole,   sulle   bevande  alcoliche,  sui
          tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate  da
          direttive   CEE   e   modificazioni   conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie".
              - I DD.LL. n. 244/1992 e n. 298/1992, non convertiti in
          legge  per decorrenza dei termini costituzionali, recavano:
          "Disposizioni  concernente  l'estinzione  dei  crediti   di
          imposta  e  la soppressione della ritenuta sugli interessi,
          premi  ed  altri  frutti  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti    interbancari,   agevolazioni   tributarie   per
          incentivare  l'abbattimento  delle   emissioni   inquinanti
          l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonche' altre
          disposizioni tributarie e finanziarie".
              -  Il  D.L.  n.  348/1992,  non convertito in legge per
          decorrenza    dei    termini    costituzionali,     recava:
          "Disposizioni   concernenti  l'estinzione  dei  crediti  di
          imposta e la soppressione della ritenuta  sugli  interessi,
          premi  ed  altri  frutti  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti   interbancari,   nonche'    altre    disposizioni
          tributarie e finanziarie".
              - I DD.LL. n. 388/1992 e n. 455/1992, non convertiti in
          legge  per decorrenza dei termini costituzionali, recavano:
          "Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi,  sui
          trasferimenti  di immobili di civile abitazione, di termini
          per la definizione agevolata delle  situazioni  e  pendenze
          tributarie,   per  la  soppressione  della  ritenuta  sugli
          interessi, premi ed altri frutti derivanti  da  depositi  e
          conti  correnti  interbancari,  nonche'  altre disposizioni
          tributarie".
               - Per il  testo  dell'art.  5  dei  citati  DD.LL.  n.
          14/1992, 237/1992, 293/1992, si veda la nota (e) all'art. 1
          del decreto qui pubblicato.
              -  Il  D.L.  n.  462/1992,  non convertito in legge per
          decorrenza    dei    termini    costituzionali,     recava:
          "Disposizioni   urgenti  e  necessarie  per  assicurare  il
          funzionamento del servizio di distribuzione dei  generi  di
          monopolio".
              -   La   legge  n.  165/1990  converte  in  legge,  con
          modificazioni, il D.L.  27  aprile  1990,  n.  90,  recante
          disposizioni  in  materia  di determinazione del reddito ai
          fini delle imposte sui redditi,  di  rimborsi  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e di contenzioso tributario, nonche'
          altre disposizioni urgenti. Si trascrive il testo dell'art.
          1, comma 3, di detta legge: "3. I  termini  del  30  giugno
          1990  e  del  31  dicembre  1990, stabiliti dai commi 1 e 2
          dell'art. 17 della legge 10  febbraio  1989,  n.  48,  sono
          rispettivamente  prorogati  al  30  giugno  1992  e  al  31
          dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31  dicembre  1992
          e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art.
          17  della  legge  9  ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le
          disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della  legge
          12  aprile  1984, n. 68, e all'art. 1, commi 2, 4 e 7 della
          legge  29  dicembre  1987,  n.  550.  All'onere   derivante
          dall'attuazione  del  presente  comma, valutato in lire 450
          milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992,  si  provvede
          mediante  parziale  utilizzo  della proiezione per gli anni
          medesimi       dell'accantonamento        "Ristrutturazione
          dell'Amministrazione  finanziaria",  iscritto,  ai fini del
          bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello  stato
          di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              - La legge n. 825/1971  reca:  "Delega  legislativa  al
          Governo  della  Repubblica  per  la riforma tributaria". Si
          riporta il testo dell'art.  17:
             "Art. 17. -  Le  disposizioni  previste  dagli  articoli
          precedenti,  salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'art. 12,
          saranno emanate entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente legge con uno o piu' decreti aventi
          valore  di  legge ordinaria, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri  di  concerto  con  i  Ministri  per
          l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio,
          sentito,  entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, il  parere,  da  richiedere  non  oltre  il
          quarantacinquesimo  giorno precedente detto termine, di una
          commissione  composta  da  quindici  senatori  e   quindici
          deputati  nominati,  entro  quindici  giorni  dalla data di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          della   Repubblica,   dai   Presidenti   delle   rispettive
          Assemblee, ed entreranno in vigore il 1› gennaio 1972.
             Disposizioni  integrative e correttive, nel rispetto dei
          principi e criteri  direttivi  determinati  dalla  presente
          legge  e  previo  parere  della commissione di cui al comma
          precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti
          aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre  1972,
          e  sulle  materie indicate dall'art. 11, fino alla scadenza
          del termine di cui al comma seguente.
             Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,
          entro  tre  anni  dall'entrata in vigore delle disposizioni
          previste  dal  primo  comma  sentito  il  parere   di   una
          commissione  parlamentare  composta da nove senatori e nove
          deputati,  nominati,  su  richiesta  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  dai  Presidenti delle rispettive
          Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme ema-
          nate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in
          vigore per le medesime  materie,  apportando  le  modifiche
          necessarie  per  il  migliore  coordinamento  delle diverse
          disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
          principi direttivi stabiliti dalla presente legge.
             Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari  per
          l'applicazione  dei tributi istituiti con la presente legge
          e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 11,
          il Ministro per le finanze e' autorizzato  a  stipulare,  a
          partire dal 1› gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti
          in  bilancio  per  gli  anni  dal 1971 al 1975, contratti e
          convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di  locali,
          macchine  elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed
          altri  mezzi  tecnici,   nonche'   per   le   forniture   e
          somministrazioni di beni e servizi.
             In relazione alle esigenze amministrative, organizzative
          e  tecniche  connesse  alla  prima fase di applicazione dei
          tributi istituiti o modificati con la  presente  legge,  e'
          autorizzata  la  costituzione,  per  il  primo  quinquennio
          dall'entrata in vigore della legge stessa, di  un  comitato
          tecnico  per  l'attuazione  della  riforma tributaria, alle
          dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato  di
          funzionari  dell'amministrazione  dello  Stato  e  di  enti
          pubblici e di persone estranee all'amministrazione  stessa,
          nel  numero  massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di
          venti estranee alla pubblica  amministrazione.  Le  persone
          estranee   all'amministrazione   dello  Stato,  scelte  tra
          esperti   delle   materie    giuridiche,    amministrative,
          economiche,  statistiche,  organizzative,  di  tecnica e di
          contabilita' aziendale e di  pubbliche  relazioni,  saranno
          incaricate,  a tempo determinato, di far parte del predetto
          comitato, con retribuzioni da stabilirsi  con  decreto  del
          Ministro  per le finanze di concerto con il Ministro per il
          tesoro sulla base di quelle correnti nel  settore  privato.
          Al  personale  dell'amministrazione dello Stato, chiamato a
          far  parte  del  comitato  tecnico,   saranno   corrisposte
          adeguate indennita'.
             Saranno    stabilite    norme    particolari    per   la
          organizzazione   di   corsi   di   aggiornamento   tecnico-
          professionale  per il personale interessato alla riforma, e
          sara' prevista la concessione di una indennita'  temporanea
          di aggiornamento professionale per il personale finanziario
          che,  in  dipendenza  della  riforma  sara'  adibito a piu'
          complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove
          tecniche della riforma stessa.
              (Omissis) ".
              -  La  legge  n.  550/1987  reca:  "Nuovo  termine  per
          l'emanazione  dei  testi  unici previsti dall'art. 17 della
          legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed
          integrazioni". Si trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art. 1. - 1. Il termine del 31 dicembre 1986  stabilito
          dal  comma  1  dell'articolo  unico della legge 24 dicembre
          1985, n. 777, per l'emanazione  dei  testi  unici  previsti
          dall'art.  17,  terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n.
          825,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e'
          differito al 31 dicembre 1988.
             2.  Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute
          nei  decreti  emanati  in  base  alla  predetta  legge   di
          delegazione  sia  le  norme relative alle medesime materie,
          contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in  leggi
          successivamente  pubblicate  fino  a  tre  mesi prima della
          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  di  ciascun  testo
          unico.  Al  fine  di  attuare  il coordinamento sistematico
          secondo principi unitari, di  adeguare  la  normativa  alle
          direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze in-
          terpretative, di migliorarne la formulazione, di assicurare
          la  corretta  applicazione  delle  norme  tributarie  e  di
          prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario,  possono
          essere  apportate  alle  norme  delegate  le integrazioni e
          correzioni di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 9
          ottobre 1971, n. 825; possono altresi' essere apportate sia
          alle norme delegate che a quelle recate da leggi  ordinarie
          le  modificazioni  necessarie per attuarne il coordinamento
          sistematico secondo principi unitari.
             3.11. (Omissis)".