Art. 16. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
A P P E N D I C E Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, e degli articoli 2 e 3 della legge di conversione: "Art. 1, comma 2. - Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti- legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonche' del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte". "Art. 2. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1- bis e 1- ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresi' essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto- legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge". "Art. 3. - 1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, e' differito al 31 dicembre 1994. 2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione. 3. All'onere derivante all'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o piu' decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550". Si riporta il testo ovvero l'argomento delle disposizioni soprarichiamate: - I DD.LL. n. 174/1992 e n. 269/1992, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recavano: "Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 ed altre disposizioni tributarie urgenti". - Il D.L. n. 316/1992, non convertito in legge perche' confluito nel D.L. n. 319/1992, recava: "Differimento dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e degli acconti d'imposta, nonche' per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Il D.L. n. 319/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti". Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, cui il presente articolo fa rinvio: "I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le societa' e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo entro questo termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti; entro lo stesso termine deve altresi', essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indi- cate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi". - Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 2217 del codice civile, cosi' come modificato dall'art. 8 della citata legge n. 413/1991: "L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione". - Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del citato D.P.R. n. 600/1973, cosi' come modificato dall'art. 8 della citata legge n. 413/1991: "Art. 15 (Inventario e bilancio). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3". - Il D.L. n. 47/1992, non convertito in legge perche' sostituito dal D.L. n. 244/1992, recava: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie". - I DD.LL. n. 244/1992 e n. 298/1992, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recavano: "Disposizioni concernente l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie". - Il D.L. n. 348/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie". - I DD.LL. n. 388/1992 e n. 455/1992, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recavano: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie". - Per il testo dell'art. 5 dei citati DD.LL. n. 14/1992, 237/1992, 293/1992, si veda la nota (e) all'art. 1 del decreto qui pubblicato. - Il D.L. n. 462/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio". - La legge n. 165/1990 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti. Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, di detta legge: "3. I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e all'art. 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - La legge n. 825/1971 reca: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria". Si riporta il testo dell'art. 17: "Art. 17. - Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'art. 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1 gennaio 1972. Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'art. 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme ema- nate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi direttivi stabiliti dalla presente legge. Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 11, il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, a partire dal 1 gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonche' per le forniture e somministrazioni di beni e servizi. In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennita'. Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico- professionale per il personale interessato alla riforma, e sara' prevista la concessione di una indennita' temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sara' adibito a piu' complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa. (Omissis) ". - La legge n. 550/1987 reca: "Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1988. 2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico. Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze in- terpretative, di migliorarne la formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie e di prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario, possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e correzioni di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; possono altresi' essere apportate sia alle norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari. 3.11. (Omissis)".