Art. 2.
  I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale
3 novembre 1989 vengono cosi' modificati:
  2. Ferme restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva  autorizzazione  per
le  prestazioni  di  comprovata  eccezionale  gravita' ed urgenza ivi
comprese  quelle  usufruite  dai  cittadini  che  si   trovino   gia'
all'estero.  In  tali  casi  la  valutazione  sulla  sussistenza  dei
presupposti e condizioni ed il parere sulle spese  rimborsabili  sono
dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la
regione.  Le  relative  domande  di rimborso devono essere presentate
all'unita'   sanitaria   locale    competente    entro    tre    mesi
dall'effettuazione  della  relativa  spesa  a  pena  di decadenza dal
diritto al rimborso.
  3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri  di  cui  al  precedente
art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico
dell'assistito  siano  particolarmente  elevate in relazione anche al
reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla
regione che determina,  per  i  singoli  casi,  il  concorso  globale
complessivo massimo erogabile.
   Roma, 13 maggio 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA