Art. 2. I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 vengono cosi' modificati: 2. Ferme restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia' all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unita' sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso. 3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile. Roma, 13 maggio 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA