Art. 3.
  1. Le regioni e le province autonome provvedono  a  raccogliere  da
tutti  gli  istituti  di  cura  presenti  nel  proprio  territorio le
informazioni di cui all'art. 2 e a  controllarne  la  qualita'.  Allo
scopo  di  assicurare  l'uniformita' delle procedure di controllo, il
Ministero della sanita' provvede a definire appositi criteri e stand-
ard.
  2. Le regioni e le province  autonome  inviano  trimestralmente  al
Ministero  della  sanita'  -  Servizio  centrale della programmazione
sanitaria, mediante supporto magnetico, le informazioni relative alle
seguenti  variabili,  che  costituiscono   debito   informativo   nei
confronti   del   livello   centrale,  attenendosi  alle  indicazioni
riportate nell'allegato disciplinare tecnico:
    1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
    2) sesso;
    3) data di nascita;
    4) comune di nascita;
    5) stato civile;
    6) luogo di residenza;
    7) cittadinanza;
    8) regione di appartenenza;
    9) unita' sanitaria locale di iscrizione;
   10) regime di ricovero;
   11) data di ricovero;
   12) onere della degenza;
   13) tipo di ricovero;
   14) motivo del ricovero;
   15) traumatismi o intossicazioni;
   16) reparto di dimissione;
   17) area funzionale di dimissione;
   18) data di dimissione o morte;
   19) modalita' di dimissione;
   20) riscontro autoptico;
   21) diagnosi principale alla dimissione;
   22) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale
(in numero non superiore a tre);
   23) intervento chirurgico principale o parto;
   24) altri interventi e procedure (in numero non superiore a tre);
   25) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
   26) (in caso di ricovero in day-hospital) numero  di  giornate  di
presenza.
  3.  Entro  il  31  marzo  di  ciascun anno le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministero della sanita' le informazioni rela-
tive ai dimessi nel terzo trimestre dell'anno precedente; entro il 30
giugno, le informazioni relative  ai  dimessi  nel  quarto  trimestre
dell'anno precedente; entro il 30 settembre, le informazioni relative
ai  dimessi  nel  primo  trimestre  dell'anno  in  corso; entro il 31
dicembre, le informazioni relative al secondo trimestre dell'anno  in
corso.
  4.  I  contenuti  delle  variabili di cui al presente articolo ed i
relativi sistemi di codifica sono fissati nell'allegato  disciplinare
tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.