Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome provvedono a raccogliere da tutti gli istituti di cura presenti nel proprio territorio le informazioni di cui all'art. 2 e a controllarne la qualita'. Allo scopo di assicurare l'uniformita' delle procedure di controllo, il Ministero della sanita' provvede a definire appositi criteri e stand- ard. 2. Le regioni e le province autonome inviano trimestralmente al Ministero della sanita' - Servizio centrale della programmazione sanitaria, mediante supporto magnetico, le informazioni relative alle seguenti variabili, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico: 1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 2) sesso; 3) data di nascita; 4) comune di nascita; 5) stato civile; 6) luogo di residenza; 7) cittadinanza; 8) regione di appartenenza; 9) unita' sanitaria locale di iscrizione; 10) regime di ricovero; 11) data di ricovero; 12) onere della degenza; 13) tipo di ricovero; 14) motivo del ricovero; 15) traumatismi o intossicazioni; 16) reparto di dimissione; 17) area funzionale di dimissione; 18) data di dimissione o morte; 19) modalita' di dimissione; 20) riscontro autoptico; 21) diagnosi principale alla dimissione; 22) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale (in numero non superiore a tre); 23) intervento chirurgico principale o parto; 24) altri interventi e procedure (in numero non superiore a tre); 25) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero; 26) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza. 3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita' le informazioni rela- tive ai dimessi nel terzo trimestre dell'anno precedente; entro il 30 giugno, le informazioni relative ai dimessi nel quarto trimestre dell'anno precedente; entro il 30 settembre, le informazioni relative ai dimessi nel primo trimestre dell'anno in corso; entro il 31 dicembre, le informazioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso. 4. I contenuti delle variabili di cui al presente articolo ed i relativi sistemi di codifica sono fissati nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.