Art. 4. 1. Il Ministero della sanita' provvede alla raccolta dei dati di cui all'art. 3 ed alla relativa elaborazione. 2. Il Ministero della sanita' provvede, altresi', alla pubblicizzazione delle informazioni rilevate attraverso il flusso informativo attivato ai sensi del presente decreto, nel rispetto delle norme relative al sistema statistico nazionale.