Art. 4.
  1. Il Ministero della sanita' provvede alla raccolta  dei  dati  di
cui all'art. 3 ed alla relativa elaborazione.
  2.   Il   Ministero   della   sanita'   provvede,   altresi',  alla
pubblicizzazione delle informazioni  rilevate  attraverso  il  flusso
informativo  attivato  ai  sensi  del  presente decreto, nel rispetto
delle norme relative al sistema statistico nazionale.