Art. 5.
  1. In fase di prima applicazione del presente decreto le regioni  e
le  province  autonome  trasmettono  al  Ministero  della  sanita'  -
Servizio  centrale  della  programmazione  sanitaria,  entro  il   31
dicembre  1993,  le  informazioni relative ai dimessi nel primo e nel
secondo trimestre 1993, secondo le modalita'  definite  nell'art.  3,
comma 2, del presente decreto.