Art. 5. 1. In fase di prima applicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita' - Servizio centrale della programmazione sanitaria, entro il 31 dicembre 1993, le informazioni relative ai dimessi nel primo e nel secondo trimestre 1993, secondo le modalita' definite nell'art. 3, comma 2, del presente decreto.