Art. 10.
 
1. Fino alla data di entrta in vigore del decreto legislativo di  cui
all'articolo  7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le
elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  e
successive modificazioni.
 
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 agosto 1993
 
                              SCALFARO
 
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO