Art. 2. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14: 1) al primo comma, dopo le parole: "che intendono presentare" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali o"; 2) al terzo comma, dopo le parole: "la presentazione di contrassegni. sono inserite le seguenti: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; 3) dopo il terzo comma, sono inseriti seguenti: "Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di preculderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso"; b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: "con quello che abbiano presentato" sono soppresse; c) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche se di circoscrizioni di- verse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' nulla 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi."; d) dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste puo' essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18. 2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unita' superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa."; e) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di tre circoscrizioni, pena la nullita' dell'elezione."; f) all'articolo 20: 1) al primo comma, dopo le parole: "Le liste dei candidati" sono inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi uninominali"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "Insieme con le liste dei candidati" sono inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi uninominali"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; 3) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; 4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale"; 5) al settimo comma, dopo le parole: "della lista dei candidati" sono inserite le seguenti: "o della candidatura nei collegi uninominali"; la parola "medesima e' sostituita dalle seguenti: "o la candidatura nei collegi uninominali"; e le parole da: "anche agli effetti" sino alla fine del comma sono soppresse; g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: ", siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre;" sono sostituite dalle seguenti: "e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;"; h) all'articolo 31, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi". 2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 14 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 14. - I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici a confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi". - Il testo dell'art. 16 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'ufficio centrale nazionale, che de- cide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse". - Il testo vigente dell'art. 20 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, e' il seguente: "Art. 20. - Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentante, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'art. 18. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di L. 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25". - Il testo dell'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 22. - L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al collegio, cancellando gli ultimi nomi; 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente (1), o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e delibere in merito". - Il testo dell'art. 31 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 31. - Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H allegate al presente testo unico e riproducono in fac- simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 24, n. 1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate".