Art. 2.
 
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  mano  1957,  n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 14:
  1) al primo comma, dopo le parole:  "che intendono presentare" sono
inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali o";
  2)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:   "la   presentazione   di
contrassegni.  sono inserite le seguenti: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
  3) dopo il terzo comma, sono inseriti seguenti:
"Ai  fini  di  cui  al  terzo   comma   costituiscono   elementi   di
confondibilita',  congiuntamente  od  isolatamente considerati, oltre
alla  rappresentazione  grafica  e  cromatica  generale,  i   simboli
riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche'
le  parole  o  le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o  alla  forza
politica di riferimento.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata
con  il  solo  scopo  di  preculderne surrettiziamente l'uso ad altri
soggetti politici interessati a farvi ricorso";
 b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: "con quello che  abbiano
presentato" sono soppresse;
 c) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"Art.  18.  -  1.  La  presentazione  delle  candidature  nei collegi
uninominali e' fatta per singoli candidati i  quali  si  collegano  a
liste  di  cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con
l'accettazione della candidatura. La  dichiarazione  di  collegamento
deve    essere    accompagnata    dall'accettazione    scritta    del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di  effettuare  il
deposito  della  lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli  eventuali  collegamenti  con
altre  liste.  Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e'  suddivisa
la  circoscrizione.  Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il
candidato, nella stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
contrassegno  o  i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo'  accettare  la
candidatura  in  piu'  di un collegio, anche se di circoscrizioni di-
verse.  La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e'
nulla
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il
cognome, il nome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il  collegio
uninominale  per  il  quale  viene  presentato  e il contrassegno o i
contrassegni tra quelli depositati presso il  Ministero  dell'interno
con  cui  si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste
alle quali il candidato si collega ai fini di  cui  all'articolo  77,
comma  1,  numero  2).  Qualora  il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
circoscrizionale, senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni  ed
accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
entro  le  successive ventiquattro ore.   Per le candidate donne puo'
essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del
marito.
3. La  dichiarazione  di  presentazione  dei  candidati  nei  collegi
uninominali  deve  contenere  l'indicazione  dei  nominativi  di  due
delegati effettivi e di due supplenti.
4. La  dichiarazione  di  presentazione  dei  singoli  candidati  nei
collegi  uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da
non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di  comuni
ricompresi  nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico
comune,  iscritti  alle  sezioni  elettorali  di  tali  collegi.   Le
sottoscrizioni  devono  essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata  ed
autenticata  da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.  53.  Per  i  cittadini
residenti   all'estero   l'autenticazione  della  firma  deve  essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione  della  candidatura  deve  essere  accompagnata  da
apposita  dichiarazione  dalla  quale risulti che il candidato non ha
accettato candidature in altri collegi.";
 d) dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione  delle  liste  di  candidati  per
l'attribuzione   dei  seggi  con  metodo  proporzionale  deve  essere
sottoscritta: da almeno  1.500  e  da  non  piu'  di  2.000  elettori
iscritti   nelle   liste   elettorali   di   comuni   compresi  nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu'
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni  compresi
nelle  circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu'  di  1.000.000  di  abitanti. La sottoscrizione delle liste puo'
essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature
nei singoli collegi  uninominali,  ricompresi  nella  circoscrizione,
collegate  alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi
3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non  superiore  ad
un   terzo   dei   seggi  assegnati  in  ragione  proporzionale  alla
circoscrizione, con arrotondamento all'unita' superiore. Della  lista
possono  far  parte  anche  candidati  nei  collegi uninominali della
medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.";
 e) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Nessun candidato puo'  essere  incluso  in  liste  con
diversi  contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la
nullita' dell'elezione. Nessun candidato puo' essere incluso in liste
con lo stesso contrassegno in piu' di  tre  circoscrizioni,  pena  la
nullita' dell'elezione.";
 f) all'articolo 20:
  1)  al  primo  comma, dopo le parole: "Le liste dei candidati" sono
inserite le seguenti:  "o le candidature nei collegi uninominali";
  2) al secondo comma, dopo le parole:   "Insieme con  le  liste  dei
candidati"  sono  inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi
uninominali";  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:   ";   alle
candidature   nei   collegi   uninominali  deve  essere  allegata  la
dichiarazione di collegamento  e  la  relativa  accettazione  di  cui
all'articolo 18";
  3)  al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
stesse  disposizioni  si  applicano  alle  candidature  nei   collegi
uninominali";
  4)  al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' piu' di
una candidatura di collegio uninominale";
  5) al settimo comma, dopo le parole:  "della lista  dei  candidati"
sono   inserite   le  seguenti:  "o  della  candidatura  nei  collegi
uninominali"; la parola "medesima e' sostituita dalle seguenti: "o la
candidatura nei collegi uninominali"; e le parole da:    "anche  agli
effetti" sino alla fine del comma sono soppresse;
 g)  all'articolo  22,  primo  comma,  numero 3), le parole: ", siano
sottoscritte dal numero  di  elettori  prescritto  e  comprendano  un
numero  di  candidati  non  inferiore  a  tre;" sono sostituite dalle
seguenti: "e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;";
 h) all'articolo 31, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le schede per  l'elezione  dei  candidati  nei  collegi  uninominali
riportano  accanto  ad  ogni  contrassegno  il cognome ed il nome del
rispettivo candidato. Le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi  in
ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco
dei  candidati  della  rispettiva  lista,  nell'ambito  degli  stessi
spazi".
2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo
III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano,
in  quanto  compatibili,   anche   alle   candidature   nei   collegi
uninominali.
 
          Note all'art. 2:
             -  Il testo dell'art. 14 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 14. - I partiti o gruppi politici organizzati, che
          intendono presentare candidature nei collegi uninominali  o
          liste  di candidati, debbono depositare presso il Ministero
          dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di  voler
          distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.
          All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata
          la   denominazione   del  partito  o  del  gruppo  politico
          organizzato.
             I partiti che notoriamente fanno uso di  un  determinato
          simbolo  sono  tenuti  a  presentare  le  loro liste con un
          contrassegno che riproduca tale simbolo.
             Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, sia che
          si  riferiscano  a  candidature nei collegi uninominali sia
          che si riferiscano a liste,  identici  a  confondibili  con
          quelli   presentati   in   precedenza   ovvero  con  quelli
          riproducenti  simboli  usati  tradizionalmente   da   altri
          partiti.
            Ai  fini  di cui al terzo comma costituiscono elementi di
          confondibilita',     congiuntamente     od     isolatamente
          considerati,   oltre   alla   rappresentazione   grafica  e
          cromatica generale, i simboli riprodotti,  i  singoli  dati
          grafici,  le  espressioni letterali, nonche' le parole o le
          effigi  costituenti  elementi   di   qualificazione   degli
          orientamenti  o  finalita'  politiche connesse al partito o
          alla forza politica di riferimento.
             Non  e'   ammessa,   altresi',   la   presentazione   di
          contrassegni  effettuata  con  il solo scopo di precluderne
          surrettiziamente   l'uso   ad   altri   soggetti   politici
          interessati a farvi ricorso.
             Non  e'  ammessa  inoltre  la  presentazione da parte di
          altri   partiti   o   gruppi   politici   di   contrassegni
          riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
          per  essere  usati  tradizionalmente da partiti presenti in
          Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
             Non e' neppure ammessa la presentazione di  contrassegni
          riproducenti immagini o soggetti religiosi".
             -  Il testo dell'art. 16 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n.  361/1957,  come  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art. 16. - Il Ministero dell'interno,  nei  due  giorni
          successivi  alla  scadenza  del  termine  stabilito  per il
          deposito, restituisce  un  esemplare  del  contrassegno  al
          depositante,    con    l'attestazione   della   regolarita'
          dell'avvenuto deposito.
             Qualora  i  partiti  o  gruppi  politici  presentino  un
          contrassegno  che  non  sia  conforme  alle  norme  di  cui
          all'art.  14,   il   Ministero   dell'interno   invita   il
          depositante  a  sostituirlo  nel  termine  di  48 ore dalla
          notifica dell'avviso.
             Sono  sottoposte  all'ufficio  centrale   nazionale   le
          opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
          Ministero  a  sostituire  il  proprio  contrassegno  o  dai
          depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
          contrassegno  che  ritengano  facilmente  confondibile:   a
          quest'ultimo   effetto,  tutti  i  contrassegni  depositati
          possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
          abbia presentato un contrassegno  a  norma  degli  articoli
          precedenti.
             Le  opposizioni  devono  essere  presentate al Ministero
          dell'interno entro 48 ore  dalla  sua  decisione  e,  nello
          stesso  termine,  devono  essere  notificate ai depositanti
          delle  liste  che  vi  abbiano  interesse.   Il   Ministero
          trasmette  gli atti all'ufficio centrale nazionale, che de-
          cide entro le  successive  48  ore,  dopo  aver  sentito  i
          depositanti delle liste che vi abbiano interesse".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 20 del testo unico delle
          leggi per la elezione della Camera dei deputati,  approvato
          con D.P.R. n. 361/1957, e' il seguente:
             "Art.  20. - Le liste dei candidati o le candidature nei
          collegi uninominali devono essere presentante, per ciascuna
          circoscrizione, alla cancelleria della corte di  appello  o
          del   tribunale  indicati  nella  tabella  A,  allegata  al
          presente testo unico,  dalle  ore  8  del  trentacinquesimo
          giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti
          quello  della  votazione;  a  tale  scopo,  per  il periodo
          suddetto, la cancelleria  della  corte  di  appello  o  del
          tribunale  rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni
          festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
             Insieme con le liste dei candidati o le candidature  nei
          collegi  uninominali  devono  essere presentati gli atti di
          accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione
          nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione  di
          presentazione  della  lista dei candidati firmata, anche in
          atti separati, dal  prescritto  numero  di  elettori;  alle
          candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
          dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di
          cui all'art. 18.
             Tale    dichiarazione    deve   essere   corredata   dei
          certificati, anche  collettivi,  dei  sindaci  dei  singoli
          comuni,  ai  quali  appartengono  i  sottoscrittori, che ne
          attestino  l'iscrizione  nelle   liste   elettorali   della
          circoscrizione.
             I   sindaci   devono,   nel   termine  improrogabile  di
          ventiquattro   ore   dalla   richiesta,   rilasciare   tali
          certificati.
             La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli
          riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data
          e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome,
          data  e  luogo  di nascita dei sottoscrittori e deve essere
          autenticata da uno dei soggetti di cui  all'art.  14  della
          legge  21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune
          nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per
          tale prestazione e'  dovuto  al  notaio  o  al  cancelliere
          l'onorario  di  L. 100 per ogni sottoscrizione autenticata.
          Le stesse disposizioni si applicano  alle  candidature  nei
          collegi uninominali.
             Nessun  elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
          candidati  ne'  piu'  di  una   candidatura   di   collegio
          uninominale.
             Nella  dichiarazione  di  presentazione  della lista dei
          candidati o della candidatura nei collegi uninominali  deve
          essere specificato con quale contrassegno depositato presso
          il  Ministero  dell'interno  la  lista o la candidatura nei
          collegi uninominali intenda distinguersi.
             La  dichiarazione  di  presentazione  della  lista   dei
          candidati  deve  contenere,  infine,  l'indicazione  di due
          delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati  a  fare
          le designazioni previste dall'art. 25".
             -  Il testo dell'art. 22 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n.  361/1957,  come  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art. 22. - L'ufficio centrale  circoscrizionale,  entro
          il  giorno  successivo  alla scadenza del termine stabilito
          per la presentazione delle liste dei candidati:
              1) ricusa le liste presentate  da  persone  diverse  da
          quelle  designate all'atto del deposito del contrassegno ai
          sensi dell'art.  17;
              2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non
          depositato presso il  Ministero  dell'interno,  ai  termini
          degli articoli 14, 15 e 16;
             3)  verifica  se  le  liste  siano  state  presentate in
          termine  e  siano  sottoscritte  dal  numero  di   elettori
          prescritto;   dichiara   non   valide   le  liste  che  non
          corrispondano  a  queste  condizioni  e  riduce  al  limite
          prescritto   quelle   contenenti  un  numero  di  candidati
          superiore a quello  dei  deputati  assegnati  al  collegio,
          cancellando gli ultimi nomi;
              4)  cancella  dalle  liste  i nomi dei candidati, per i
          quali manca la prescritta accettazione;
              5) cancella dalle liste i nomi dei  candidati  che  non
          abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno
          di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non
          sia stato presentato il certificato di nascita, o documento
          equipollente  (1),  o  il  certificato  di iscrizione nelle
          liste elettorali di un comune della Repubblica;
              6) cancella i nomi  dei  candidati  compresi  in  altra
          lista gia' presentata nella circoscrizione.
             I   delegati   di   ciascuna   lista   possono  prendere
          cognizione, entro la stessa giornata,  delle  contestazioni
          fatte   dall'ufficio   centrale  circoscrizionale  e  delle
          modificazioni da questo apportate alla lista.
             L'ufficio   centrale   circoscrizionale   si    riunisce
          nuovamente  il  giorno  successivo  alle  ore  12 per udire
          eventualmente  i  delegati   delle   liste   contestate   o
          modificate  ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
          formali e delibere in merito".
             - Il testo dell'art. 31 del testo unico delle leggi  per
          l'elezione  della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
          n. 361/1957, come modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 31. - Le schede sono di carta consistente, di tipo
          unico  e di identico colore per ogni collegio; sono fornite
          a cura del Ministero dell'interno  con  le  caratteristiche
          essenziali  del  modello  descritto nelle tabelle B, C ed H
          allegate al presente testo  unico  e  riproducono  in  fac-
          simile  i  contrassegni  di  tutte  le  liste  regolarmente
          presentate  nella   circoscrizione,   secondo   il   numero
          progressivo di cui all'art. 24, n. 1.
             Le  schede  per  l'elezione  dei  candidati  nei collegi
          uninominali  riportano  accanto  ad  ogni  contrassegno  il
          cognome  ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per
          l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
          accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei  candidati  della
          rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.
             Le   schede  devono  pervenire  agli  uffici  elettorali
          debitamente piegate".