Art. 3.
 
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  mano  1957,  n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
"Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo  che
chiude  il  plico  contenente  il  bollo della sezione, apre il plico
stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato  nel  bollo.
Subito  topo  il  presidente  imprime  il  bollo  a tergo di ciascuna
scheda";
 b) all'articolo 45, ultimo comma, la  parola:  "sei"  e'  sostituita
dalle seguenti: "sei e trenta";
 c) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. - 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato
per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2.  Il  presidente  prende  nota  sulla lista sezionale, a fianco dei
relativi nominativi,  degli  elettori  compresi  nell'elenco  di  cui
all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.";
 d) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente:
"Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa
matita  indica  il  voto  di preferenza con le modalita' e nei limiti
stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse;
 e) all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;
 f) gli articoli 60 e 60-bis sono abrogati;
 g) l'aticolo 64 e' sostituito dal seguente:
"Art. 64. -1. Le operazioni di votazione terminano  alle  ore  22  in
tutte  le  sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano
ancora nei locali del seggio sono ammessi a  votare  anche  oltre  il
termine predetto.";
 h) l'articolo 65 e' abrogato.
 
          Note all'art. 3:
 
             -  Il testo dell'art. 45 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
          del D.P.R.  n.    361/1957,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.   45.   -   Appena   accertata   la   costituzione
          dell'ufficio, il presidente, dopo  aver  preso  nota  sulla
          lista  sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
          all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo  di
          ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
             Il presidente apre il pacco delle schede e  distribuisce
          agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
          degli elettori iscritti nella sezione.
             Lo   scrutatore   appone   la  sua  firma  sulla  fascia
          posteriore della scheda stessa.
             Il presidente, previa constatazione dell'integrita'  del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
          del numero indicato nel bollo.  Subito dopo  il  presidente
          imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
             Durante  le  operazioni  di  cui  al  presente articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
             Nel processo verbale  si  fa  menzione  della  serie  di
          schede firmate da ciascuno scrutatore.
          ______
             (1)  Le  parole  "il certificato di nascita, o documento
          equipollente" devono intendersi implicitamente abrogate dal
          testo dell'art. 22 del testo unico 30 marzo 1957,  n.  361,
          in  quanto  le  corrispondenti  parole  "i  certificati  di
          nascita,  o   documenti   equipollenti",   gia'   contenute
          nell'art.   20   dello   stesso  testo  unico,  sono  state
          espressamente soppresse dall'art. 6 della  legge  4  agosto
          1993,  n.  276,  recante  "Norme  per l'elezione del Senato
          della Repubblica", e riportata in questo stesso supplemento
          ordinario.
 
             Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e,
          sotto  la  sua  personale  responsabilita',  provvede  alla
          custodia  delle  schede  rimaste  nel pacco, di cui al n. 7
          dell'art. 30.
             Compiute queste operazioni,  il  presidente  rimanda  le
          ulteriori  operazioni  alle  ore  sei  e  trenta del giorno
          seguente, affidando la custodia delle urne, della  cassetta
          contenente  le  schede  firmate  e dei documenti alla forza
          pubblica".
             - Il testo dell'art. 58 del testo unico delle leggi  per
          l'elezione  della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
          n. 361/1957, come modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.   58.   -   Riconosciuta   l'identita'   personale
          dell'elettore,  il  presidente  stacca  il  tagliando   dal
          certificato  elettorale comprovante l'esercizio del diritto
          di voto, da conservarsi in  apposito  plico,  estrae  dalla
          cassetta    una   scheda   e   la   consegna   all'elettore
          opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.
             L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli  e,
          senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla
          scheda,   con   la   matita,   un  segno  sul  contrassegno
          corrispondente alla lista da lui prescelta o  comunque  nel
          rettangolo  che  lo  contiene.  Sono  vietati altri segni o
          indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda  secondo
          le   linee   in  essa  tracciate  e  chiuderla.  Di  queste
          operazioni il presidente  gli  da'  preventive  istruzioni,
          astenendosi da ogni esemplificazione.
             Compiuta  l'operazione  di  voto, l'elettore consegna al
          presidente la scheda chiusa  e  la  matita.  Il  presidente
          constata  la  chiusura  della  scheda, e ove questa non sia
          chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo  rientrare
          in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
          bollo, e pone la scheda stessa nell'urna.
             Uno  dei  membri  dell'ufficio accerta che l'elettore ha
          votato, apponendo l apropria firma accanto al nome  di  lui
          nell'apposita colonna della lista sopraindicata.
             Le   schede  mancanti  di  bollo  o  della  firma  dello
          scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che  le
          abbiano  presentate  non  possono  piu'  votare.  Esse sono
          vidimate immediatamente dal  presidente  e  da  almeno  due
          scrutatori  ed  allegate  al  processo verbale, il quale fa
          anche menzione  speciale  degli  elettori  che,  dopo  aver
          ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata".
             -  Il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n.  361/1957,  come  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art. 59. - Una scheda valida  rappresenta  un  voto  di
          lista".