Art. 3. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: "Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito topo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda"; b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: "sei" e' sostituita dalle seguenti: "sei e trenta"; c) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: "Art. 46. - 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione."; d) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse; e) all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati; f) gli articoli 60 e 60-bis sono abrogati; g) l'aticolo 64 e' sostituito dal seguente: "Art. 64. -1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto."; h) l'articolo 65 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 45 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del D.P.R. n. 361/1957, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 45. - Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla fascia posteriore della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. ______ (1) Le parole "il certificato di nascita, o documento equipollente" devono intendersi implicitamente abrogate dal testo dell'art. 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in quanto le corrispondenti parole "i certificati di nascita, o documenti equipollenti", gia' contenute nell'art. 20 dello stesso testo unico, sono state espressamente soppresse dall'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276, recante "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica", e riportata in questo stesso supplemento ordinario. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica". - Il testo dell'art. 58 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda, e ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo l apropria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopraindicata. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata". - Il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 59. - Una scheda valida rappresenta un voto di lista".