Art. 4.
 
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  dccreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente pro-
cede alle operazioni di spoglio. Uno  scrutatore  designato  mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le  schede pcr l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la
consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome  e  il
nome del canditato nel collegio al quale e' stato attribuito il voto.
Passa  quindi  la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
2. Il segretario proclama ad alta voce  i  voti  espressi.  Un  terzo
scrutatore  pone  le  schede,  i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le  schede  non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul  retro  della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione.
3. Compiute le operazioni di scrutinio delle  schede  per  l'elezione
dei  candidati  nei  collegi  uninominali, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione  dei  seggi  in
ragione  proporzionale.   Uno scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e  la  consegna
al  presidente.  Questi  enuncia  ad  alta voce il contrassegno della
lista a cui e' stato attributo il voto. Passa  quindi  la  scheda  ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista
3-bis.  Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti  sono  stati  spogliati,  nella
cassetta  o  scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheta stessa viene subito impresso il  timbro  della
sezione.";
 b) all'articolo 71, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I   voti  contestati  debbono  essere  raggruppati,  per  i  singoli
candidati  nei  collegi  uninominali  o  per  le  singole  liste  per
l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale, a seconda dei
motivi  di  contestazione   che   debbono   essere   dettagliatamente
descritti.";
 c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
"Art.  77.  -  1.  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale, compiute le
operazioni di  cui  all'articolo  76,  facendosi  assistere,  ove  lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
  1)  proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformita'
ai risultati accertati, il  candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior
numero di voti validi;
  2)  determina  la  cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto,  per
ciascun  collegio  in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un
candidato collegato alla medesima lista, un numero  di  voti  pari  a
quello  conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di  voti,  aumentati  dell'unita'  e  comunque   non   inferiore   al
venticinque  per  cento  dei  voti  validamente espressi nel medesimo
collegio,  sempreche'  tale  cifra   non   risulti   superiore   alla
percentuale  ottenuta  dal  canditato  eletto;  qualora  il candidato
eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma  dei  voti  ottenuti  da
ciascuna  delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il  totale
dei  voti  conseguiti  nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
delle liste collegate per il totale dei voti da  detrarre,  ai  sensi
della  disposizione  del secondo periodo, alle liste collegate, e di-
vide il prodotto per il numero complessivo  dei  voti  conseguiti  da
tali  liste  nel  collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;
  3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra  individuale
di  ogni  candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della
circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi  del  numero  1)  del
presente  comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento
il numero dei voti validi ottenuti e dividendo  il  prodotto  per  il
numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
  4)  determina  la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali
non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18,  comma  1,
alla  medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre
individuali.
A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano  di  eta'.  In
caso  di  collegamento  dei  candidati  con  piu'  liste, i candidati
entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste
con cui e' stato dichiarato il collegamento;
  5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna  lista
nonche',  ai  fini  di  cui  all'articolo  83, comma 1, numero 2), il
totale dei voti validi della circoscnzione  ed  il  totale  dei  voti
validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
 d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.
 
          Note all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 68 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n.  361/1957,  come  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art. 68. - 1. Compiute le operazioni  di  cui  all'art.
          67,  il  presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno
          scrutatore    designato    mediante    sorteggio     estrae
          successivamente  ciascuna  scheda  dall'urna  contenente le
          schede  per   l'elezione   del   candidato   nel   collegio
          uninominale  e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
          alta voce il cognome e il nome del candidato  nel  collegio
          al  quale  e'  stato  attribuito  il  voto. Passa quindi la
          scheda ad  altro  scrutatore,  il  quale,  insieme  con  il
          segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
              2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
          Un  terzo  scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
          spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono  state
          tolte  le  schede  non  utilizzate.  Quando  la  scheda non
          contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
          stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
              3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
          l'elezione  dei  candidati  nei  collegi  uninominali,   il
          presidente  procede alle operazioni di spoglio delle schede
          per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.  Uno
          scrutatore     designato    mediante    sorteggio    estrae
          successivamente ciascuna  scheda  dall'urna  contenente  le
          schede    per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
          proporzionale e la consegna al presidente.  Questi  enuncia
          ad  alta  voce  il  contrassegno della lista a cui e' stato
          attribuito  il  voto.  Passa  quindi  la  scheda  ad  altro
          scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
          dei voti di ciascuna lista.
             3-bis.  Il  segretario  proclama  ad alta voce i voti di
          lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti  sono
          stati  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
          state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda  non
          contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
          stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
             4.  E'  vietato  estrarre dall'urna una scheda se quella
          precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
          o scatola, dopo spogliato il voto.
             5.  E'  vietato  eseguire  lo  scrutinio  dei  voti   di
          preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
             6.   Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
          componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede,
          il totale dei voti  di  preferenza  conseguiti  da  ciascun
          candidato  viene  riportato  nel verbale e nelle tabelle di
          scrutinio sia in cifre che in lettere.
             7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate   deve
          corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
          presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
          delle  cifre  segnate  nelle  varie colonne del verbale col
          numero  degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti   validi
          assegnati,  delle schede nulle, delle schede bianche, delle
          schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
          contestati, verificando la congruita' dei  dati  e  dandone
          pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
             8.   Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
          nell'ordine indicato; del compimento  e  del  risultato  di
          ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".
             -  Il testo dell'art. 71 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n.  361/1957,  come  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art.  71.  -  Il  presidente,  udito  il  parere  degli
          scrutatori:
              1)  pronunzia  in  via provvisoria, facendolo risultare
          dal verbale,  salvo  il  disposto  dell'art.  87,  sopra  i
          reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno
          alle  operazioni  della sezione, nonche' sulla nullita' dei
          voti;
              2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno
          dei voti contestati per qualsiasi causa e,  nel  dichiarare
          il  risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti
          di lista e dei voti di preferenza contestati  ed  assegnati
          provvisoriamente   e   di  quello  dei  voti  contestati  e
          provvisoriamente  non  assegnati,  ai  fini  dell'ulteriore
          esame  da  compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale
          ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
             I voti contestati  debbono  essere  raggruppati,  per  i
          singoli  candidati nei collegi uninominali o per le singole
          liste   per   l'attribuzione   dei   seggi    in    ragione
          proporzionale,  a  seconda  dei motivi di contestazione che
          debbono essere dettagliatamente descritti.
             Le schede corrispondenti ai voti nulli  o  contestati  a
          qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
          ultimi  provvisoriamente  assegnati  o  non assegnati, e le
          carte relative ai reclami ed alle  proteste  devono  essere
          immediatamente  vidimate  dal  presidente  e  da almeno due
          scrutatori".
             - Il testo dell'art. 81 del testo unico delle leggi  per
          l'elezione  della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
          n. 361/1957, come modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 81. - Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale
          circoscrizionale  si  deve redigere in duplice esemplare il
          processo verbale, che, seduta stante, dev'essere firmato in
          ciascun foglio e sottoscritto dal presidente,  dagli  altri
          magistrati,  dal  cancelliere e dai rappresentanti di lista
          presenti.
             Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi
          elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti,
          nell'ordine  determinato  in  conformita'  del  numero   6)
          dell'art. 77.
             Uno   degli  esemplari  del  verbale,  con  i  documenti
          annessi, nonche'  tutti  i  verbali  delle  sezioni  con  i
          relativi  atti  e documenti ad essi allegati, devono essere
          inviati subito dal presidente  dell'ufficio  centrale  alla
          Segreteria  della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
          ricevuta.
             L'organo di verifica  dei  poteri  accerta  anche,  agli
          effetti  dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati
          non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
             Il secondo esemplare del  verbale  e'  depositato  nella
          cancelleria della corte di appello o del tribunale".