Art. 6.
 
1. L'articolo 86 del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.  86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti
vacante il seggio attribuito ai  sensi  dell'articolo  77,  comma  1,
numero  1),  il Presidente della Camera dei deputati ne da' immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva  nel  collegio
interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, purche'
intercorra almeno un anno fra la data della  vacanza  e  la  scadenza
normale  della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro
novanta giorni dalla data della vacanza,  dichiarata  dall'organo  di
verifica dei poteri.
2.   Il   presidente   dell'Ufficio   centrale  circoscrizionale,  in
conformita' ai risultati accertati, proclama eletto il candidato  che
ha riportato la maggioranza dei voti validi.
3.  Il  deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con
la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Cam-
era dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad  elezioni  suppletive
le  cause  di  ineleggibilita'  previste  dall'articolo  7  non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi  alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle
elezioni suppletive.
4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante
per qualsiasi causa, anche sopravvenuta,  e'  attribuito  nell'ambito
della  medesima  circoscrizione  al  candidato  che nella lista segue
immediatamente  l'ultimo  degli  eletti  nell'ordine  progressivo  di
lista.
5.  Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati,
si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, comma  1,  terzo,
quarto e quinto periodo".