Art. 6. 1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri. 2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi. 3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Cam- era dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive. 4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 5. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo".