Art. 7.
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla  data
di  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, un  decreto  legislativo  per  la
determinazione   dei  collegi  uninominali  nell'ambito  di  ciascuna
circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) i collegi sono costituiti garantendo  la  coerenza  del  relativo
bacino territoriale e di norma la sua omogeneita' economico-sociale e
le  sue  caratteristiche  storico-culturali; essi hanno un territorio
continuo salvo il  caso  in  cui  il  territorio  comprenda  porzioni
insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di
comuni  appartenenti  a  province diverse, ne' dividere il territorio
comunale, salvo il caso  dei  comuni  che,  per  le  loro  dimensioni
demografiche,   comprendano   al   loro   interno  piu'  collegi.  In
quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso  in
collegi  formati  nell'ambito  del  comune  medesimo o della medesima
citta' metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della  legge
8  giugno  1990,  n.  142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione  dei  collegi,  anche  in
deroga  ai  principi  ed  ai criteri indicati nella presente lettera,
deve tener conto dell'esigenza di agevolare la  loro  inclusione  nel
minor numero possibile di collegi;
 b)  la  popolazione  di  ciascun collegio puo' scostarsi dalla media
della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci
per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si  ottiene  dividendo
la  cifra  della  popolazione  della  circoscrizione,  quale  risulta
dall'ultimo  censimento  generale,  per   il   numero   dei   collegi
uninominali   compresi  nella  circoscrizione.  Allo  scopo  di  dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a)  per  le  zone  in  cui
siano  presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla
media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non  oltre
il  limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero
dei  collegi  uninominali  compresi   in   ogni   circoscrizione   e'
determinato  dal  prodotto,  con  arrotondamento all'unita' superiore
qualora la cifra decimale sia  uguale  o  superiore  a  50,  ottenuto
moltiplicando   per   75   il   numero   dei   seggi  assegnati  alla
circoscrizione diviso per 100.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui  al
comma  1  sulla  base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal
suo insediamento, da una Commissione, nominata dai  Presidenti  delle
Camere,   composta   dal   presidente   dell'Istituto   nazionale  di
statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o  altri
esperti  in  materie  attinenti  ai  compiti  che  la  Commissione e'
chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai
pareri espressi,  entro  quindici  giorni  dall'invio,  dai  consigli
regionali  e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano
sulle indicazioni della  Commissione  di  esperti,  prima  della  sua
approvazione  da  parte del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alle
Camere,  ai  fini  dell'espressione  del  parere   da   parte   delle
Commissioni  permanenti  competenti per materia; laddove lo schema si
discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo  deve
indicarne  i  motivi  alle  Camere; il parere va espresso entro venti
giorni dalla ricezione dello schema. Qualora  il  decreto  non  fosse
conforme  al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla
pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento  una  relazione
contenente adeguata motivazione.
4.  Si  prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non
siano espressi entro i termini assegnati.
5. Il Governo e' delegato  altresi'  ad  adottare,  entro  lo  stesso
termine  di  cui  al  comma  1,  un  decreto legislativo con cui sono
apportate al testo unico delle leggi  recanti  norme  per  l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361, e successive modificazioni, le
modificazioni  strettamente  conseguenti  a  quanto  previsto   dalla
presente legge.
6.  All'inizio  di  ogni  legislatura  i  Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla  nomina  della
Commissione  per  la  verifica e la revisione dei collegi elettorali,
composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale,  e  ogni
qualvolta  ne  avverta  la  necessita',  la  Commissione  formula  le
indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al
presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti  delle  Camere.  Alla
revisione  delle  circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e
all'estero si procede altresi,  con  norme  di  legge,  nel  caso  di
modifica  costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte
degli italiani all'estero.
 
           Note all'art. 7:
             -  L'art.  14  della  legge  n.   400/1988   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' cosi' formulato:
             "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di 'decreto legislativo' e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
             -  L'art.  18 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle
          autonomie locali), e' cosi' formulato:
             "Art.  18  (Citta'  metropolitana).   -   1.   Nell'area
          metropolitana,  l'amministrazione locale si articola in due
          livelli:
               a) citta' metropolitana;
               b) comuni.
             2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme rela-
          tive alle province, in quanto compatibili, comprese  quelle
          elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
             3.  Sono organi delle citta' metropolitana: il consiglio
          metropolitano,  la  giunta  metropolitana  ed  il   sindaco
          metropolitano.
             4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta".