Art. 8.
 
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15  gennaio  1991,  n.  15,
sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in precedenza per
altri scopi o di copia autentica della  patente  di  guida  speciale,
purche'  dalla  documentazione  esibita risulti l'impossibilita' o la
capacita' gravemente ridotta di deambulazione."
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15  del  1991  e'
sostituito dal seguente:
"2.  Nei  comuni  ripartiti  in  piu'  collegi  senatoriali o in piu'
collegi uninominali per l'elezione della Camera  dei  deputati  o  in
piu'  collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato
della  Repubblica  o  della  Camera  dei  deputati  o  del  consiglio
provinciale  e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli
circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per
la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale,  al
medesimo   collegio,  senatoriale  o  della  Camera  dei  deputati  o
provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e' compresa la
sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto".
 
          Nota all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 1 della  legge  n.  15/1991  (Norme
          intese   a   favorire   la  votazione  degli  elettori  non
          deambulanti), come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1. - 1. In attesa che sia data piena applicazione
          alle  norme  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,  che  sono di ostacolo alla partecipazione
          al  voto  degli  elettori  non  deambulanti,  gli  elettori
          stessi,  quando  la  sede  della  sezione  alla  quale sono
          iscritti non e' accessibile mediante sedia a ruote, possono
          esercitare il diritto di voto in altra sezione del  comune,
          che   sia   allocata   in  sede  gia'  esente  da  barriere
          architettoniche e che abbia caratteristiche di cui all'art.
          2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale,
          di attestazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria lo-
          cale anche  in  precedenza  per  altri  scopi  o  di  copia
          autentica  della  patente  di guida speciale, purche' dalla
          documentazione  esibita  risulti  l'impossibilita'   o   la
          capacita' gravemente ridotta di deambulazione.
             2. Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o in
          piu'  collegi  uninominali  per l'elezione della Camera dei
          deputati o in  piu'  collegi  provinciali  per  l'elezione,
          rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera
          dei  deputati  o del consiglio provinciale e nei comuni nei
          quali si svolge l'elezione dei  consigli  circoscrizionali,
          la  sezione  scelta  dall'elettore  non  deambulante per la
          votazione  deve   appartenere,   nell'ambito   territoriale
          comunale,  al medesimo collegio, senatoriale o della Camera
          dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione,
          nei quali e' compresa la sezione nelle cui liste l'elettore
          stesso e' iscritto.
             3.   Per   tutte   le  altre  consultazioni  elettorali,
          l'elettore non deambulante puo' votare in qualsiasi sezione
          elettorale del comune.
             4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a  cura
          del  presidente del seggio presso il quale votano, in calce
          alla lista della sezione  e  di  essi  e'  presa  nota  nel
          verbale dell'ufficio.
             5.  I  certificati  di  cui  al  comma  1  devono essere
          rilasciati  gratuitamente  ed  in  esenzione  da  qualsiasi
          diritto  od  applicazione  di  marche e vengono allegati al
          verbale dell'ufficio elettorale".