Art. 14. La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa. La consegna dei buoni al portatore avra' inizio dalla data che sara' resa nota mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.