Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759,  con  la precisazione che la ritenuta sugli
"altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di  rimborso
dei  buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei
titoli da  rimborsare  e  il  prezzo  di  aggiudicazione  di  cui  al
precedente  art.  1,  tenendo  conto  dell'arrotondamento alle cinque
lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio  1959,
n. 334.
  Nel  caso  di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui
al presente  decreto,  ai  fini  della  applicazione  della  ritenuta
fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane
quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.