Art. 4. Il formaggio a denominazione di origine "Monte Veronese" deve re- care apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno specifico, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si e' riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle prescrizioni normative. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO