Art. 4.
  Il  formaggio  a denominazione di origine "Monte Veronese" deve re-
care apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno
specifico, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto, nel  quale  risultano  individuati  la  provenienza
geografica   e   gli   estremi  della  decretazione  con  cui  si  e'
riconosciuta la denominazione stessa, a  garanzia  della  rispondenza
alle prescrizioni normative.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1993
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                AMATO
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               GUARINO