Art. 10.
  1.  I  risultati delle prove analitiche debbono essere riportati su
un registro con pagine numerate; tale registro puo' anche  coincidere
con  il registro dei cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90.
  2. Sotto la responsabilita' del laureato di cui  all'art.  7  della
legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  e  successive modificazioni, il
registro di cui al precedente  comma  1  dovra'  essere  regolarmente
tenuto ed aggiornato con l'indicazione dei seguenti dati:
    a)   denominazione  della  premiscela  medicata  o  del  prodotto
intermedio utilizzati nella fabbricazione del mangime medicato o  del
prodotto  intermedio  e  numero  di registrazione del Ministero della
sanita', relativo alla premiscela medicata;
    b) data del procedimento di fabbricazione;
    c)  quantita'  prodotta  di  mangime  medicato  o   di   prodotto
intermedio   e   quantita'  di  premiscela  medicata  o  di  prodotto
intermedio utilizzati, ed indicazione della loro denominazione;
    d) concentrazione  teorica  dei  princi'pi  attivi  medicati  nei
prodotti fabbricati;
    e)  concentrazione  rilevata  dei  princi'pi  attivi medicati nei
prodotti fabbricati;
    f) metodo di analisi utilizzato;
    g)  numero  di  analisi,  se  questa  viene  effettuata   da   un
laboratorio  esterno; i relativi certificati devono essere conservati
per tre anni.
  3. Le analisi e le registrazioni indicate al comma 2 devono  essere
effettuate  tempestivamente  e  comunque non oltre sette giorni dalla
produzione.