Art. 10. 1. I risultati delle prove analitiche debbono essere riportati su un registro con pagine numerate; tale registro puo' anche coincidere con il registro dei cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. 2. Sotto la responsabilita' del laureato di cui all'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, il registro di cui al precedente comma 1 dovra' essere regolarmente tenuto ed aggiornato con l'indicazione dei seguenti dati: a) denominazione della premiscela medicata o del prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione del mangime medicato o del prodotto intermedio e numero di registrazione del Ministero della sanita', relativo alla premiscela medicata; b) data del procedimento di fabbricazione; c) quantita' prodotta di mangime medicato o di prodotto intermedio e quantita' di premiscela medicata o di prodotto intermedio utilizzati, ed indicazione della loro denominazione; d) concentrazione teorica dei princi'pi attivi medicati nei prodotti fabbricati; e) concentrazione rilevata dei princi'pi attivi medicati nei prodotti fabbricati; f) metodo di analisi utilizzato; g) numero di analisi, se questa viene effettuata da un laboratorio esterno; i relativi certificati devono essere conservati per tre anni. 3. Le analisi e le registrazioni indicate al comma 2 devono essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dalla produzione.