Art. 11. 1. E' consentito effettuare le analisi quali-quantitative presso uno o piu' laboratori esterni all'impianto, purche' venga rilasciata apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la disponibilita' dei laboratori esterni ad effettuare le analisi richieste secondo la cadenza e la tipologia preordinata dall'interessato. 2. I laboratori di cui al comma precedente debbono avere conseguito il riconoscimento, ai fini del presente decreto, da parte del Ministero della sanita'. Tale riconoscimento e' rilasciato a seguito della verifica da parte della commissione di cui all'art. 1 del presente decreto che il laboratorio e' in possesso di tutte le apparecchiature e del personale necessari per la effettuazione delle analisi richieste. 3. I laboratori che operano in conformita' alle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda per il riconoscimento ai sensi del presente decreto. Tale domanda consente di proseguire l'effettuazione delle analisi quali-quantitative in attesa delle verifiche di cui al comma 2.