Art. 11.
  1.  E'  consentito  effettuare le analisi quali-quantitative presso
uno o piu' laboratori esterni all'impianto, purche' venga  rilasciata
apposita   dichiarazione   dalla   quale   risulti   chiaramente   la
disponibilita'  dei  laboratori  esterni  ad  effettuare  le  analisi
richieste   secondo   la   cadenza   e   la   tipologia   preordinata
dall'interessato.
  2. I laboratori di cui al comma precedente debbono avere conseguito
il riconoscimento,  ai  fini  del  presente  decreto,  da  parte  del
Ministero  della sanita'. Tale riconoscimento e' rilasciato a seguito
della verifica da parte della  commissione  di  cui  all'art.  1  del
presente  decreto  che  il  laboratorio  e'  in  possesso di tutte le
apparecchiature e del personale necessari per la effettuazione  delle
analisi richieste.
  3. I laboratori che operano in conformita' alle disposizioni di cui
ai precedenti commi devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in
vigore  del  presente decreto, domanda per il riconoscimento ai sensi
del  presente  decreto.   Tale   domanda   consente   di   proseguire
l'effettuazione  delle  analisi  quali-quantitative  in  attesa delle
verifiche di cui al comma 2.