Art. 13. 1. Chiunque produca per la vendita o prepari per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi medicati o mangimi medicati e prodotti intermedi, ove questi non vengano fabbricati dall'azienda autorizzata per il proprio consumo, deve riportare sulle confezioni o sulle etichette: a) tutte le denominazioni e le indicazioni obbligatorie riportate dalle lettere A), B) e C), dell'allegato III al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, secondo le necessita', esprimendo la data di scadenza con la dizione "da consumare entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno; b) le indicazioni e dichiarazioni previste dalle lettere f), g), i), l), in quanto richiamate dal capo VI, art. 27, comma 1, e art. 28, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 2. Sono ammesse le indicazioni facoltative previste dall'allegato IV al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89. 3. Le confezioni o i cartellini dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi debbono essere contrassegnate da una fascia visibile, di colore azzurro e recante, in aggiunta alle dichiarazioni di cui al comma 1, la seguente dicitura: "da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria". 4. I mangimi medicati, oltre che alle farmacie ed agli altri fabbricanti autorizzati di mangimi medicati, nonche' ai soggetti muniti di prescrizione veterinaria possono essere ceduti dal produttore a distributori espressamente autorizzati dal Ministero della sanita', ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. 5. I prodotti intermedi possono essere ceduti oltre che alle farmacie ed ai fabbricanti di mangimi medicati o di prodotti intermedi, ai distributori espressamente autorizzati dal Ministero della sanita' e ad allevatori autorizzati, muniti di prescrizione veterinaria. 6. I rivenditori che si trovino in possesso di regolare autorizzazione al commercio di prodotti per la zootecnia al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, devono rivolgere, entro il termine di tre mesi dalla suddetta data, istanza al Ministero della sanita' finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione alla vendita di mangimi medicati e di prodotti intermedi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dalle lettere a), d), e), f), dell'allegato 1 nonche' dal parere del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio che i locali e le attrezzature sono idonei e sufficienti alla corretta conservazione dei prodotti ed al regolare svolgimento dell'attivita' di vendita. I suddetti rivenditori possono continuare ad esercitare tale attivita' fino al rilascio della prescritta autorizzazione. 7. La suddetta procedura deve essere seguita anche da coloro che intendono attivare l'attivita' ex novo. 8. I grossisti titolari dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, possono esercitare l'attivita' di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi dal momento in cui presentano domanda di estensione dell'attivita' al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, e contestualmente inviino comunicazione alla unita' sanitaria locale competente per territorio e all'assessorato regionale alla sanita'. Il Ministero della sanita' provvedera' annualmente alla redazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un elenco completo contenente i nominativi dei grossisti autorizzati a svolgere tale attivita'.