Art. 13.
  1.  Chiunque  produca  per  la vendita o prepari per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il  consumo,  mangimi  medicati  o
mangimi  medicati  e  prodotti  intermedi,  ove  questi  non  vengano
fabbricati dall'azienda autorizzata  per  il  proprio  consumo,  deve
riportare sulle confezioni o sulle etichette:
    a) tutte le denominazioni e le indicazioni obbligatorie riportate
dalle lettere A), B) e C), dell'allegato III al decreto legislativo 3
marzo  1993,  n.  89,  secondo  le  necessita', esprimendo la data di
scadenza con la dizione "da consumare entro" seguita dall'indicazione
del giorno, mese ed anno;
    b) le indicazioni e dichiarazioni previste dalle lettere f),  g),
i),  l),  in  quanto richiamate dal capo VI, art. 27, comma 1, e art.
28, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
119.
  2.  Sono  ammesse le indicazioni facoltative previste dall'allegato
IV al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89.
  3. Le confezioni o i cartellini dei mangimi medicati e dei prodotti
intermedi debbono essere contrassegnate da una  fascia  visibile,  di
colore  azzurro  e  recante, in aggiunta alle dichiarazioni di cui al
comma 1, la  seguente  dicitura:  "da  cedersi  su  presentazione  di
prescrizione veterinaria".
  4.  I  mangimi  medicati,  oltre  che  alle  farmacie ed agli altri
fabbricanti autorizzati di  mangimi  medicati,  nonche'  ai  soggetti
muniti   di   prescrizione  veterinaria  possono  essere  ceduti  dal
produttore a distributori  espressamente  autorizzati  dal  Ministero
della sanita', ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 90.
  5.  I  prodotti  intermedi  possono  essere  ceduti  oltre che alle
farmacie  ed  ai  fabbricanti  di  mangimi  medicati  o  di  prodotti
intermedi,  ai  distributori  espressamente autorizzati dal Ministero
della sanita' e ad allevatori  autorizzati,  muniti  di  prescrizione
veterinaria.
  6.   I   rivenditori   che  si  trovino  in  possesso  di  regolare
autorizzazione al commercio di prodotti per la zootecnia  al  momento
dell'entrata  in vigore del presente decreto, devono rivolgere, entro
il termine di tre mesi dalla  suddetta  data,  istanza  al  Ministero
della  sanita'  finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione alla
vendita di mangimi medicati e di prodotti intermedi. La domanda  deve
essere  corredata dalla documentazione prevista dalle lettere a), d),
e), f), dell'allegato 1 nonche' dal parere del  servizio  veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio che i locali e
le attrezzature sono idonei e sufficienti alla corretta conservazione
dei  prodotti ed al regolare svolgimento dell'attivita' di vendita. I
suddetti rivenditori possono continuare ad esercitare tale  attivita'
fino al rilascio della prescritta autorizzazione.
  7.  La  suddetta  procedura deve essere seguita anche da coloro che
intendono attivare l'attivita' ex novo.
  8.  I  grossisti  titolari  dell'autorizzazione ministeriale di cui
all'art. 31 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,  possono
esercitare   l'attivita'  di  distribuzione  di  mangimi  medicati  e
prodotti  intermedi  dal  momento  in  cui  presentano   domanda   di
estensione  dell'attivita'  al  Ministero  della  sanita' - Direzione
generale  dei   servizi   veterinari,   e   contestualmente   inviino
comunicazione  alla unita' sanitaria locale competente per territorio
e all'assessorato regionale alla sanita'. Il Ministero della  sanita'
provvedera' annualmente alla redazione e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana di un elenco completo contenente
i nominativi dei grossisti autorizzati a svolgere tale attivita'.