Art. 14. 1. I mangimi medicati ed i prodotti intermedi devono contenere una sola premiscela medicata autorizzata. 2. I mangimi completi medicati debbono contenere una quantita' di princi'pi attivi medicamentosi corrispondente ai livelli risultanti dalle indicazioni riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata o dalle indicazioni risultanti dall'etichetta del prodotto intermedio medicato utilizzato. 3. I mangimi completi medicati somministrati in quantita' corrispondente alla meta' della razione giornaliera, possono contenere una quantita' di princi'pi attivi medicamentosi non superiore al doppio dei livelli di cui al comma 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 90/1993, i mangimi complementari ed i mangimi complementari non minerali destinati ai ruminanti possono contenere una quantita' di princi'pi attivi medicamentosi non superiore, rispettivamente, a quattro e otto volte i livelli di cui al comma 2. 4. Nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi e' consentita una tollerenza rispetto ai valori dichiarati del piu' o meno 10% per i valori superiori a 500 p.p.m.; del piu' o meno 20% per i valori dichiarati compresi tra 100 e 500 p.p.m. e del piu' o meno 25% per i valori dichiarati compresi tra 100 e 50 p.p.m.; del piu' o meno 30% per i valori dichiarati inferiori a 50 p.p.m.; del piu' o meno 35% per i valori dichiarati inferiori a 30 p.p.m.; del piu' o meno 40% per i valori dichiarati inferiori a 10 p.p.m. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e' autorizzata la produzione di prodotti intermedi che contengano una quantita' di principio attivo medicamentoso fino a venti volte superiore ai limiti di cui al comma 2. In ogni caso la loro percentuale minima di utilizzazione per la fabbricazione di mangimi medicati non puo' essere inferiore al 5%. 6. I prodotti intermedi devono essere preparati a partire da una sola premiscela medicata autorizzata miscelata con uno o piu' mangimi che non contengano, a loro volta, un antibiotico o un coccidiostatico gia' utilizzati come sostanze attive nella premiscela medicata; tali prodotti non possono essere utilizzati per la produzione in allevamento di mangime medicato pellettato. 7. I mangimi medicati ed i prodotti intermedi possono essere utilizzati esclusivamente per le indicazioni terapeutiche riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata.