Art. 14.
  1.  I mangimi medicati ed i prodotti intermedi devono contenere una
sola premiscela medicata autorizzata.
  2. I mangimi completi medicati debbono contenere una  quantita'  di
princi'pi  attivi  medicamentosi corrispondente ai livelli risultanti
dalle  indicazioni  riportate  nel  decreto  di  registrazione  della
premiscela   medicata   utilizzata  o  dalle  indicazioni  risultanti
dall'etichetta del prodotto intermedio medicato utilizzato.
  3.  I  mangimi  completi  medicati   somministrati   in   quantita'
corrispondente   alla   meta'   della  razione  giornaliera,  possono
contenere  una  quantita'  di  princi'pi  attivi  medicamentosi   non
superiore  al  doppio  dei  livelli di cui al comma 2. Fermo restando
quanto stabilito dall'art.  4,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto
legislativo   n.  90/1993,  i  mangimi  complementari  ed  i  mangimi
complementari non minerali destinati ai ruminanti  possono  contenere
una  quantita'  di  princi'pi  attivi  medicamentosi  non  superiore,
rispettivamente, a quattro e otto volte i livelli di cui al comma 2.
  4. Nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi e' consentita  una
tollerenza  rispetto  ai  valori dichiarati del piu' o meno 10% per i
valori superiori a 500 p.p.m.; del piu'  o  meno  20%  per  i  valori
dichiarati  compresi tra 100 e 500 p.p.m. e del piu' o meno 25% per i
valori dichiarati compresi tra 100 e 50 p.p.m.; del piu' o  meno  30%
per  i  valori  dichiarati inferiori a 50 p.p.m.; del piu' o meno 35%
per i valori dichiarati inferiori a 30 p.p.m.; del piu'  o  meno  40%
per i valori dichiarati inferiori a 10 p.p.m.
  5.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 90, e' autorizzata la produzione di prodotti  intermedi  che
contengano  una  quantita'  di  principio attivo medicamentoso fino a
venti volte superiore ai limiti di cui al comma 2. In  ogni  caso  la
loro  percentuale  minima  di  utilizzazione  per la fabbricazione di
mangimi medicati non puo' essere inferiore al 5%.
  6. I prodotti intermedi devono essere preparati a  partire  da  una
sola premiscela medicata autorizzata miscelata con uno o piu' mangimi
che non contengano, a loro volta, un antibiotico o un coccidiostatico
gia'  utilizzati come sostanze attive nella premiscela medicata; tali
prodotti  non  possono  essere  utilizzati  per  la   produzione   in
allevamento di mangime medicato pellettato.
  7.  I  mangimi  medicati  ed  i  prodotti  intermedi possono essere
utilizzati esclusivamente per le indicazioni  terapeutiche  riportate
nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata.