Art. 16. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, e' consentita, negli stabilimenti industriali autorizzati, la fabbricazione di mangimi medicati prodotti estemporaneamente con piu' di una premiscela medicata, nel rispetto delle condizioni riportate dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, il mangime medicato, cosi' prodotto, non puo' contenere piu' di quattro princi'pi attivi medicamentosi. 2. Nell'effettuare la prescrizione il medico veterinario deve tenere conto delle eventuali interazioni tra i medicinali utilizzati. I mangimi medicati cosi' prodotti dovranno essere consumati nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni dalla preparazione. Nel prescrivere tali mangimi il medico veterinario dovra' indicare sulla ricetta tempi di sospensione adeguati al rispetto dei limiti massimi di residuo definiti per i princi'pi attivi utilizzati.