Art. 16.
  1.   In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  14,  comma  1,  e'
consentita,   negli   stabilimenti   industriali   autorizzati,    la
fabbricazione di mangimi medicati prodotti estemporaneamente con piu'
di  una  premiscela medicata, nel rispetto delle condizioni riportate
dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, il
mangime medicato, cosi' prodotto, non puo' contenere piu' di  quattro
princi'pi attivi medicamentosi.
  2.  Nell'effettuare  la  prescrizione  il  medico  veterinario deve
tenere conto delle eventuali interazioni tra i medicinali utilizzati.
I mangimi medicati cosi' prodotti dovranno essere consumati nel  piu'
breve  tempo  possibile  e  comunque  non  oltre novanta giorni dalla
preparazione. Nel prescrivere  tali  mangimi  il  medico  veterinario
dovra'  indicare  sulla  ricetta  tempi  di  sospensione  adeguati al
rispetto dei limiti massimi  di  residuo  definiti  per  i  princi'pi
attivi utilizzati.