Art. 17. 1. La conservazione dei mangimi medicati deve essere assicurata ad ogni livello di produzione, detenzione, distribuzione ed utilizzazione, provvedendo al loro mantenimento in locali sufficientemente isolati dal punto di vista termico. Tali locali devono essere mantenuti distanti da fonti di calore. I prodotti devono essere adeguatamente protetti dai raggi del sole. 2. Quando la conservazione presso il produttore e l'acquirente venga effettuata in celle, queste devono essere collocate in maniera da essere protette dagli sbalzi termici. 3. Durante il trasporto le confezioni di mangimi medicati debbono risultare protette dalla pioggia e dal sole. Il trasporto di mangimi medicati deve avvenire nel piu' breve tempo possibile in modo da evitare l'eccessiva esposizione al calore esterno.