Art. 17.
  1.  La conservazione dei mangimi medicati deve essere assicurata ad
ogni   livello   di   produzione,   detenzione,   distribuzione    ed
utilizzazione,   provvedendo   al   loro   mantenimento   in   locali
sufficientemente isolati dal punto  di  vista  termico.  Tali  locali
devono  essere  mantenuti  distanti  da  fonti  di calore. I prodotti
devono essere adeguatamente protetti dai raggi del sole.
  2. Quando la conservazione  presso  il  produttore  e  l'acquirente
venga  effettuata in celle, queste devono essere collocate in maniera
da essere protette dagli sbalzi termici.
  3. Durante il trasporto le confezioni di mangimi  medicati  debbono
risultare  protette dalla pioggia e dal sole. Il trasporto di mangimi
medicati deve avvenire nel piu' breve  tempo  possibile  in  modo  da
evitare l'eccessiva esposizione al calore esterno.