Art. 18. 1. I titolari di autorizzazioni interministeriali alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o comunque, per la distribuzione per il consumo mangimi composti contenenti premiscele medicate per la terapia, possono continuare la produzione di mangimi medicati o di mangimi medicati e prodotti intermedi purche' presentino domanda di autorizzazione al Ministero della sanita', secondo le modalita' riportate nell'allegato 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati in fotocopia, e' inviata, nella stessa data, all'assessorato regionale alla sanita', servizi veterinari. Entro i successivi centocinquanta giorni la commissione provinciale di cui all'art. 1 del presente decreto invia alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' il verbale del sopralluogo che, notificato in copia alla ditta interessata, a cura della regione, da' titolo alla ditta stessa a continuare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purche' il parere sia favorevole o favorevole sotto condizione, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanita' di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Qualora il parere sia favorevole condizionato, la ditta interessata deve presentare un piano di ristrutturazione dello stabilimento e/o di adeguamento della produzione al Ministero della sanita', proponendo un periodo non superiore a dodici mesi per l'adeguamento degli impianti. La commissione di cui al comma 1 esprime parere motivato sulla accettazione o meno del periodo proposto.