Art. 18.
  1.  I  titolari  di  autorizzazioni  interministeriali alla data di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  a  produrre  a scopo di vendita o preparare per
conto terzi o comunque, per la distribuzione per il  consumo  mangimi
composti  contenenti  premiscele  medicate  per  la  terapia, possono
continuare la produzione di mangimi medicati o di mangimi medicati  e
prodotti  intermedi  purche'  presentino domanda di autorizzazione al
Ministero della sanita', secondo le modalita' riportate nell'allegato
1, entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  2.  Copia  della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati
in  fotocopia,  e'  inviata,  nella  stessa   data,   all'assessorato
regionale  alla  sanita',  servizi  veterinari.  Entro  i  successivi
centocinquanta giorni la commissione provinciale di  cui  all'art.  1
del  presente  decreto  invia  alla  Direzione  generale  dei servizi
veterinari del Ministero della sanita'  il  verbale  del  sopralluogo
che,  notificato  in  copia  alla  ditta  interessata,  a  cura della
regione, da' titolo alla ditta stessa a continuare la  produzione  di
mangimi  medicati  e  di  prodotti  intermedi,  purche' il parere sia
favorevole o favorevole sotto condizione, in  attesa  dell'emanazione
del  nuovo  decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanita'
di  concerto   col   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.
  3.   Qualora  il  parere  sia  favorevole  condizionato,  la  ditta
interessata  deve  presentare  un  piano  di  ristrutturazione  dello
stabilimento  e/o  di adeguamento della produzione al Ministero della
sanita', proponendo un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi  per
l'adeguamento  degli  impianti.  La  commissione  di  cui  al comma 1
esprime  parere  motivato  sulla  accettazione  o  meno  del  periodo
proposto.