Art. 20.
  1.  E'  consentita,  fino  al  18  aprile  1994,  la  fornitura  di
premiscele medicate ai titolari degli  impianti  di  allevamento  che
possono dimostrare di avere presentato in data anteriore al 18 aprile
1993  la  relativa  domanda  al  Ministero  della  sanita' secondo le
modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo  27
gennaio  1992,  n.  119  e  di  essere  in  possesso  del  nulla osta
rilasciato dalla competente unita' sanitaria locale.