Art. 20. 1. E' consentita, fino al 18 aprile 1994, la fornitura di premiscele medicate ai titolari degli impianti di allevamento che possono dimostrare di avere presentato in data anteriore al 18 aprile 1993 la relativa domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e di essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla competente unita' sanitaria locale.