Art. 3.
  1.  I  locali  nei quali vengono preparati i mangimi medicati e/o i
prodotti intermedi negli stabilimenti di produzione debbono:
    a) essere sufficientemente vasti, in rapporto alla entita'  della
lavorazione,  in  modo  da  potere  contenere  tutte  le attrezzature
necessarie,  per  il   conseguimento   della   produzione,   per   il
mantenimento  delle materie prime e di quelle finite, ed avere idonei
impianti di aspirazione;
    b) avere pavimenti in materiale lavabile e resistente, facili  da
pulire  e  disinfettare, sistemati in modo da agevolare l'evacuazione
delle acque e muniti di un  sistema  per  l'evacuazione  delle  acque
stesse;
    c)   avere   pareti  con  superfici  lisce  facili  da  pulire  e
disinfettare, resistenti ed impermeabili;
    d) essere dotati di idonei impianti  di  raccolta  e  di  scarico
delle acque di lavaggio e di quelle nere;
    e)  possedere  adeguati  servizi  igienici  muniti  di WC e docce
all'interno dello stabilimento;
    f) avere un'illuminazione sufficiente naturale o artificiale;
    g)  avere  dispositivi  adeguati  di  protezione  contro  animali
indesiderati.
  2.  I  locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i
prodotti finiti debbono essere asciutti.
  3. Nel caso  lo  stabilimento  sia  autorizzato  a  produrre  anche
premiscele  medicate, la loro produzione deve avere luogo in locali e
con attrezzature esclusivamente adibiti a tale scopo.