Art. 3. 1. I locali nei quali vengono preparati i mangimi medicati e/o i prodotti intermedi negli stabilimenti di produzione debbono: a) essere sufficientemente vasti, in rapporto alla entita' della lavorazione, in modo da potere contenere tutte le attrezzature necessarie, per il conseguimento della produzione, per il mantenimento delle materie prime e di quelle finite, ed avere idonei impianti di aspirazione; b) avere pavimenti in materiale lavabile e resistente, facili da pulire e disinfettare, sistemati in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e muniti di un sistema per l'evacuazione delle acque stesse; c) avere pareti con superfici lisce facili da pulire e disinfettare, resistenti ed impermeabili; d) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di lavaggio e di quelle nere; e) possedere adeguati servizi igienici muniti di WC e docce all'interno dello stabilimento; f) avere un'illuminazione sufficiente naturale o artificiale; g) avere dispositivi adeguati di protezione contro animali indesiderati. 2. I locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti finiti debbono essere asciutti. 3. Nel caso lo stabilimento sia autorizzato a produrre anche premiscele medicate, la loro produzione deve avere luogo in locali e con attrezzature esclusivamente adibiti a tale scopo.