Art. 4.
  1.  I  locali  destinati  alla  preparazione  di mangimi medicati a
partire dalle premiscele medicate nell'azienda debbono:
    a) essere sufficientemente vasti in rapporto alla  entita'  della
lavorazione,  in  modo  da  potere  contenere  tutte  le attrezzature
necessarie per il conseguimento della  produzione,  ed  avere  idonei
impianti di aspirazione;
    b)  avere  un locale chiuso a chiave destinato alla conservazione
delle premiscele medicate. Tale locale puo'  corrispondere  a  quello
individuato  dall'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119;
    c) avere pavimenti in materiale lavabile e resistente, facili  da
pulire  e  disinfettare, sistemati in modo da agevolare l'evacuazione
delle acque e muniti di un  sistema  per  l'evacuazione  delle  acque
medesime;
    d)   avere   pareti  con  superfici  lisce  facili  da  pulire  e
disinfettare, resistenti ed impermeabili;
    e) essere dotati di idonei impianti  di  raccolta  e  di  scarico
delle acque di lavaggio e di quelle nere;
    f)  possedere  adeguati  servizi  igienici  muniti  di WC e docce
all'interno dell'azienda;
    g) avere un'illuminazione sufficiente naturale o artificiale;
    h) avere dispositivi appropriati  di  protezione  contro  animali
indesiderati.
  2.  Il  locale  di  lavorazione deve essere separato dagli altri; i
locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti
finiti debbono essere asciutti.
  3. I silos devono essere costruiti in modo  tale  da  poter  essere
adeguatamente  puliti  dopo  lo  scarico  dei  mangimi medicati o dei
prodotti intermedi in essi contenuti.