Art. 4. 1. I locali destinati alla preparazione di mangimi medicati a partire dalle premiscele medicate nell'azienda debbono: a) essere sufficientemente vasti in rapporto alla entita' della lavorazione, in modo da potere contenere tutte le attrezzature necessarie per il conseguimento della produzione, ed avere idonei impianti di aspirazione; b) avere un locale chiuso a chiave destinato alla conservazione delle premiscele medicate. Tale locale puo' corrispondere a quello individuato dall'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; c) avere pavimenti in materiale lavabile e resistente, facili da pulire e disinfettare, sistemati in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e muniti di un sistema per l'evacuazione delle acque medesime; d) avere pareti con superfici lisce facili da pulire e disinfettare, resistenti ed impermeabili; e) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di lavaggio e di quelle nere; f) possedere adeguati servizi igienici muniti di WC e docce all'interno dell'azienda; g) avere un'illuminazione sufficiente naturale o artificiale; h) avere dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderati. 2. Il locale di lavorazione deve essere separato dagli altri; i locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti finiti debbono essere asciutti. 3. I silos devono essere costruiti in modo tale da poter essere adeguatamente puliti dopo lo scarico dei mangimi medicati o dei prodotti intermedi in essi contenuti.