Art. 9. 1. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi medicati e/o mangimi medicati e prodotti intermedi deve sottoporre a controllo analitico la produzione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi sulla base delle seguenti linee direttrici: a) il controllo deve essere effettuato almeno a sondaggio sui diversi tipi di mangimi medicati e di prodotti intermedi elaborati; b) la frequenza dei controlli deve essere tale da assicurare costanza della qualita' dei prodotti fabbricati; c) i controlli devono accertare, in particolare, la corrispondenza delle concentrazioni dei principi attivi medicamentosi dichiarati a quelle effettivamente presenti nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, la loro omogeneita' e stabilita'; d) i controlli devono essere eseguiti anche per evidenziare fenomeni di contaminazione crociata; a tal fine saranno sottoposti ad analisi, con la frequenza richiesta dalla natura e dall'entita' del fenomeno eventualmente riscontrato, campioni di prodotto prelevati durante il processo di lavorazione per individuare eventuali punti critici dell'impianto, onde apportarvi le necessarie modifiche strutturali; e) i controlli analitici debbono comunque essere effettuati almeno una volta nella giornata lavorativa per almeno una delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate in modo tale da sottoporle tutte periodicamente a controllo.