Art. 9.
  1.  Chiunque  fabbrichi  per la vendita o prepari per conto terzi o
comunque per la distribuzione per il  consumo  mangimi  medicati  e/o
mangimi  medicati  e  prodotti  intermedi deve sottoporre a controllo
analitico la produzione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi
sulla base delle seguenti linee direttrici:
    a) il controllo deve essere effettuato  almeno  a  sondaggio  sui
diversi tipi di mangimi medicati e di prodotti intermedi elaborati;
    b)  la  frequenza  dei  controlli  deve essere tale da assicurare
costanza della qualita' dei prodotti fabbricati;
    c)   i   controlli   devono   accertare,   in   particolare,   la
corrispondenza delle concentrazioni dei principi attivi medicamentosi
dichiarati  a  quelle  effettivamente presenti nei mangimi medicati e
nei prodotti intermedi, la loro omogeneita' e stabilita';
    d) i controlli  devono  essere  eseguiti  anche  per  evidenziare
fenomeni di contaminazione crociata; a tal fine saranno sottoposti ad
analisi,  con  la frequenza richiesta dalla natura e dall'entita' del
fenomeno eventualmente riscontrato, campioni  di  prodotto  prelevati
durante  il  processo  di lavorazione per individuare eventuali punti
critici  dell'impianto,  onde  apportarvi  le  necessarie   modifiche
strutturali;
    e)  i  controlli  analitici  debbono  comunque  essere effettuati
almeno una volta nella  giornata  lavorativa  per  almeno  una  delle
sostanze   farmacologicamente  attive  utilizzate  in  modo  tale  da
sottoporle tutte periodicamente a controllo.