Art. 10. 
                             (Le parti). 
 
  1. Sono parti  nel  processo  dinanzi  alle  ((corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado)) oltre al ricorrente,  l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri  enti
impositori,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o  non  hanno  emesso
l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle
entrate, con competenza su tutto o parte  del  territorio  nazionale,
individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio
al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.