Art. 11 Capacita' di stare in giudizio 1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. 3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. (18) 3-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. ((3-ter. La Regione nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonche' mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento)). ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. --------------- AGGIORNAMENTO (52) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".