Art. 11 
                   Capacita' di stare in giudizio 
 
  1. Le parti diverse da quelle indicate nei  commi  2  e  3  possono
stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.  La
procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro
il  quarto  grado  ai  soli  fini  della  partecipazione  all'udienza
pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 
  2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300
nonche' dell'agente della riscossione, nei cui confronti e'  proposto
il ricorso, sta in giudizio  direttamente  o  mediante  la  struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio  direttamente
le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici   giudiziari   per   il
contenzioso in materia di contributo unificato. 
  3. L'ente locale nei cui confronti  e'  proposto  il  ricorso  puo'
stare in giudizio anche mediante il dirigente  dell'ufficio  tributi,
ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa  in  cui  e'  collocato  detto
ufficio. (18) 
  3-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. 
  ((3-ter. La Regione nei cui confronti e' proposto il  ricorso  puo'
stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici  finanziari
e tributari, nonche' mediante i funzionari individuati dall'ente  con
proprio provvedimento)). ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla L.
31 maggio 2005, n. 88, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che la
modifica di cui al comma 3 del presente articolo si applica anche  ai
giudizi in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".