Art. 12 
                        (Assistenza tecnica). 
 
  1. Le parti, diverse dagli  enti  impositori,  dagli  agenti  della
riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo  53
del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  devono  essere
assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
  2. Per le controversie di valore  fino  a  tremila  euro  le  parti
possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore  della
lite si intende l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e
delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;  in  caso  di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il
valore e' costituito dalla somma di queste. 
  3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei  relativi
albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: 
    a) gli avvocati; 
    b) i soggetti iscritti nella Sezione A  commercialisti  dell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    c) i consulenti del lavoro; 
    d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre  1993  nei
ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi,  in
possesso di diploma di laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
commercio o equipollenti o di  diploma  di  ragioniere  limitatamente
alle materie concernenti le imposte di registro,  di  successione,  i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 
    f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,
risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo
30, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636; 
    g) i dipendenti delle associazioni delle categorie  rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (C.N.E.L.)  e  i
dipendenti  delle  imprese,  o  delle  loro  controllate   ai   sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  primo  comma,  numero  1),
limitatamente   alle   controversie   nelle   quali    sono    parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o  loro  controllate,  in
possesso del diploma di laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; 
    h) i dipendenti dei centri di assistenza  fiscale  (CAF)  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti,  o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei  propri  assistiti  originate  da
adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. 
  4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f),  g)
ed h),  e'  tenuto  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che vi provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministero
della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
tenuta dell'elenco, nonche'  i  casi  di  incompatibilita',  diniego,
sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base  dei  principi
contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Per le controversie  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  primo
periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei
relativi albi professionali: 
    a) gli ingegneri; 
    b) gli architetti; 
    c) i geometri; 
    d) i periti industriali; 
    e) i dottori agronomi e forestali; 
    f) gli agrotecnici; 
    g) i periti agrari. 
  6. Per le controversie relative  ai  tributi  doganali  sono  anche
abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali  iscritti
nell'apposito albo. 
  7. Ai difensori di cui ai commi da 1  a  6  deve  essere  conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata  autenticata  od
anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso  la
sottoscrizione  autografa  e'  certificata  dallo  stesso  incaricato
((salvo che  il  conferente  apponga  la  propria  firma  digitale)).
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e  se
ne da' atto a verbale. ((Il difensore, quando la procura e' conferita
su supporto  cartaceo,  ne  deposita  telematicamente  la  copia  per
immagine su supporto  informatico,  attestandone  la  conformita'  ai
sensi dell'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.)) ((52)) 
  ((7-bis. La  procura  alle  liti  si  considera  apposta  in  calce
all'atto cui  si  riferisce  quando  e'  rilasciata  su  un  separato
documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui
la stessa si riferisce ovvero quando e' rilasciata su foglio separato
del quale  e'  effettuata  copia  informatica,  anche  per  immagine,
depositata  telematicamente  insieme  all'atto  cui  la   stessa   si
riferisce.)) ((52)) 
  8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere  assistite
dall'Avvocatura dello Stato. 
  9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5  e
6  possono  stare  in  giudizio  personalmente,  ferme  restando   le
limitazioni all'oggetto della loro attivita'  previste  nei  medesimi
commi. 
  10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile  ed  i
relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o
della sezione o dal collegio. 
                                                                 (43) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 2)  che  "Fino  all'approvazione  dei  decreti  previsti  dagli
articoli 12, comma 4, e 69,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del  presente
decreto, restano applicabili le disposizioni  previgenti  di  cui  ai
predetti articoli 12 e 69". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".