Art. 15. 
                         Spese del giudizio 
 
  1. La parte soccombente e' condannata a  rimborsare  le  spese  del
giudizio che sono liquidate con la sentenza.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. 
  ((2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in
caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni che devono essere espressamente  motivate  ovvero  quando  la
parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la
stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.)) ((52)) 
  2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  96,  commi
primo e terzo, del codice di procedura civile. 
  2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al  contributo
unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e
gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e  l'imposta
sul valore aggiunto, se dovuti. 
  2-quater. Con l'ordinanza che decide  sulle  istanze  cautelari  la
commissione provvede sulle spese della relativa  fase.  La  pronuncia
sulle spese  conserva  efficacia  anche  dopo  il  provvedimento  che
definisce il  giudizio,  salvo  diversa  statuizione  espressa  nella
sentenza di merito. (49) 
  2-quinquies. I compensi  agli  incaricati  dell'assistenza  tecnica
sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti  per  le  singole
categorie  professionali.  Agli  iscritti  negli   elenchi   di   cui
all'articolo 12, comma 4, si applicano i  parametri  previsti  per  i
dottori commercialisti e gli esperti contabili. 
  2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore   dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione  e  dei  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, se assistiti da  propri  funzionari,  si  applicano  le
disposizioni  per  la  liquidazione  del  compenso   spettante   agli
avvocati,  con  la  riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo
complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante  iscrizione
a ruolo a titolo definitivo dopo  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza. 
  2-septies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N.  220)).
((52)) 
  2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato
una proposta  conciliativa,  non  accettata  dall'altra  parte  senza
giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima  le  spese  del
giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue
pretese  risulti  inferiore  al  contenuto  della  proposta  ad  essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione  le  spese  si  intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente  convenuto
nel processo verbale di conciliazione. (49) 
  ((2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresi'  conto
del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli  atti  di
parte)).((52)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  8,  comma  3)
che la disposizione di cui al comma 2-octies si  applica  ai  ricorsi
notificati  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
suindicata legge. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1,  lettera  a))  che  nel
presente decreto "le parole:  «commissione  tributaria  provinciale»,
«commissioni   tributarie   provinciali»,   «commissione   tributaria
regionale»,   «commissioni   tributarie   regionali»,    «commissione
tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:  «corte  di   giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria  di  primo
grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corti  di
giustizia  tributaria  di  secondo  grado»,   «corte   di   giustizia
tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado»". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".