Art. 16 
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1. Le comunicazioni sono fatte  mediante  avviso  della  segreteria
della  corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado
consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente  ricevuta,  o
spedito a mezzo del servizio postale ((con raccomandata con avviso di
ricevimento)). Le comunicazioni agli  enti  impositori,  agli  agenti
della  riscossione  ed  ai  soggetti  iscritti   nell'albo   di   cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
possono essere fatte  mediante  trasmissione  di  elenco  in  duplice
esemplare, uno dei quali, immediatamente datato  e  sottoscritto  per
ricevuta, e' restituito alla  segreteria  della  corte  di  giustizia
tributaria di  primo  e  secondo  grado.  La  segreteria  puo'  anche
richiedere  la  notificazione  dell'avviso  da   parte   dell'ufficio
giudiziario o del messo comunale nelle  forme  di  cui  al  comma  2.
((52)) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. 
  2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli  137
e seguenti del codice di  procedura  civile,  salvo  quanto  disposto
dall'art. 17. 
  3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo
del servizio postale mediante spedizione  dell'atto  in  plico  senza
busta raccomandato con avviso di  ricevimento,  sul  quale  non  sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa  desumersi  il  contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente
locale mediante  consegna  dell'atto  all'impiegato  addetto  che  ne
rilascia ricevuta sulla copia. 
  4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni  anche  a  mezzo
del  messo  comunale  o  di  messo  autorizzato  dall'amministrazione
finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 
  5. Qualunque comunicazione o notificazione  a  mezzo  del  servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla  notificazione  o  dalla  comunicazione  decorrono
dalla data in cui l'atto e' ricevuto. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".