Art. 16-bis 
         Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici 
 
  ((1. Le comunicazioni sono effettuate  mediante  posta  elettronica
certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e
successive modificazioni. Tra le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo,  le
comunicazioni sono effettuate anche ai  sensi  dell'articolo  76  del
medesimo decreto. L'indirizzo di posta  elettronica  certificata  del
difensore o delle parti e' indicato nel  ricorso  o  nel  primo  atto
difensivo.  E'  onere  del  difensore  comunicare   ogni   variazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle  altre
parti costituite e alla segreteria  la  quale,  in  difetto,  non  e'
tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli
la  comunicazione  mediante  deposito  in  segreteria.  In  caso   di
pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione  e'
perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne
gli altri.)) ((52)) 
  2. Nelle ipotesi di mancata  indicazione  dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo  stesso
non sia reperibile da  pubblici  elenchi,  ovvero  nelle  ipotesi  di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per
cause imputabili al  destinatario,  le  comunicazioni  sono  eseguite
esclusivamente  mediante  deposito  in  segreteria  della  corte   di
giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei  casi  di  cui  al
periodo  precedente  le  notificazioni   sono   eseguite   ai   sensi
dell'articolo 16. 
  ((3.  Le  parti,  i  consulenti  e  gli  organi  tecnici   di   cui
all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti
e i provvedimenti giurisdizionali notificati  esclusivamente  con  le
modalita' telematiche  previste  dalle  vigenti  norme  tecniche  del
processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle  ipotesi
di cui all'articolo 79,  di  effettuare  le  notificazioni  ai  sensi
dell'articolo 16)). ((52)) 
  3-bis. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30  DICEMBRE  2023,  N.  220)).
((52)) 
  4. L'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
valevole per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  equivale  alla
comunicazione del domicilio eletto. 
  ((4-bis. La violazione delle disposizioni  dei  commi  da  1  a  3,
nonche'  delle  vigenti  norme  tecniche  del   processo   tributario
telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito,  salvo
l'obbligo di regolarizzarlo  nel  termine  perentorio  stabilito  dal
giudice.)) ((52)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 3) che "Le disposizioni contenute  nel  comma  3  dell'articolo
16-bis del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  come
modificati dall'articolo 10 del presente decreto,  si  applicano  con
decorrenza e modalita' previste dai decreti di  cui  all'articolo  3,
comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  23
dicembre 2013, n. 163". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che
"L'articolo 16-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le  parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'  prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dai  relativi  decreti  attuativi,  indipendentemente
dalla  modalita'  prescelta  da  controparte  nonche'   dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5)  che  le  disposizioni
dei commi 3 e 3-bis di cui  al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi  instaurati,  in  primo  e  in  secondo  grado,  con  ricorso
notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".