Art. 17-bis 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)) ((52)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220,  ha  disposto  (con  l'art.  4,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
giudizi  instaurati,  in  primo  e  in  secondo  grado,  con  ricorso
notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione  per
quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e),  f),  i),  n),
o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si  applicano
ai giudizi instaurati, in  primo  e  in  secondo  grado,  nonche'  in
Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata  in  vigore
del presente decreto".