Art. 17-ter 
                   (( (Degli atti in generale). )) 
 
  ((1.  Gli  atti  del  processo,  i  verbali   e   i   provvedimenti
giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico. 
  2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme  tecniche  di  cui
all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del
giudice tributario, dei suoi  ausiliari  e  quelli  delle  segreterie
delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle  parti  e
dei difensori sono sottoscritti con firma digitale. 
  3. La liquidazione delle spese del  giudizio  tiene  in  ogni  caso
conto della violazione ad  opera  dei  difensori  delle  parti  delle
previsioni di cui al comma 4-bis  dell'articolo  16-bis,  nonche'  di
quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo
l'obbligo delle parti di provvedere alla  regolarizzazione  entro  il
termine perentorio stabilito dal giudice. 
  4. La mancata sottoscrizione con firma digitale  dei  provvedimenti
giudiziari del giudice tributario determina la loro nullita'.)) 
 
                                                               ((52)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".