Art. 19 
               Atti impugnabili e oggetto del ricorso 
 
  1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: 
    a) l'avviso di accertamento del tributo; 
    b) l'avviso di liquidazione del tributo; 
    c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
    d) il ruolo e la cartella di pagamento; 
    e) l'avviso di mora; 
    e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, e successive modificazioni; 
    e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo  86
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni; 
    f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art.
2, comma 2; 
    g) il rifiuto espresso o tacito della  restituzione  di  tributi,
sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; 
    ((g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di  autotutela
nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000,
n. 212;)) ((52)) 
    ((g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei  casi
previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27  luglio  2000,  n.
212;)) ((52)) 
    h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande
di definizione agevolata di rapporti tributari; 
    h-bis) la  decisione  di  rigetto  dell'istanza  di  apertura  di
procedura  amichevole  presentata  ai  sensi  della  direttiva   (UE)
2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli  Accordi
e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie  imposizioni
di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della  Convenzione  relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate n. 90/436/CEE; (48) 
    i) ogni altro atto per il quale la legge  ne  preveda  l'autonoma
impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo  e
secondo grado. 
  2.  Gli  atti  espressi  di  cui  al  comma  1   devono   contenere
l'indicazione del termine entro  il  quale  il  ricorso  deve  essere
proposto e della corte di giustizia tributaria  di  primo  e  secondo
grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai  sensi
dell'art. 20. 
  3. Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono  impugnabili
autonomamente.  Ognuno  degli  atti  autonomamente  impugnabili  puo'
essere impugnato solo per vizi propri. La  mancata  notificazione  di
atti autonomamente  impugnabili,  adottati  precedentemente  all'atto
notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art.  25,  comma
1) che la presente modifica si applica alle istanze  di  apertura  di
procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019  sulle
questioni  controverse  riguardanti  il  reddito  o  il   patrimonio,
relativi al periodo d'imposta che inizia il  1°  gennaio  2018  e  ai
successivi periodi d'imposta. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".